Resta immutato l’assetto già precedentemente delineato, con l’intera sezione 11 dedicata all’attività del Collegio sindacale nella crisi di impresa.
Nello specifico, attraverso le norme di comportamento sono delineati i principi da seguire ai fini della vigilanza: per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità (norma di comportamento 11.1) e dell’eventuale situazione di crisi (norma di comportamento 11.2); durante la composizione negoziata (norma di comportamento 11.5); in relazione all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (norma di comportamento 11.6), anche con riserva (norma di comportamento 11.7); in caso di concordato con continuità (norma di comportamento 11.8) e in caso di riduzione o di perdita del capitale (norma di comportamento 11.10); in fase di accesso (norma di comportamento 6.6) ovvero di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (norma di comportamento 11.12).
Sono fornite, inoltre, indicazioni in merito ai rapporti con i consulenti e l’attestatore (norma di comportamento 11.9) nonché nell’ipotesi in cui, in pendenza di una situazione di crisi, sia realizzato un contratto di affitto d’azienda (norma di comportamento 11.11).
Rispetto alla precedente versione, è meglio precisata l’attività richiesta al Collegio sindacale ai fini della vigilanza sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: occorre vigilare che gli assetti siano adeguati al raggiungimento degli scopi posti dall’art. 3 comma 3 del DLgs. 14/2019, nonché a rilevare, tempestivamente, i segnali indicati al successivo comma 4.
Particolare attenzione è riservata ai doveri di segnalazione all’organo amministrativo circa la sussistenza dei presupposti della crisi o dell’insolvenza (art. 25-octies del DLgs. 14/2019), nonché ai rapporti con il revisore legale in tali circostanze.
Innanzitutto, è eliminato ogni riferimento allo squilibrio patrimoniale, economico e finanziario in modo che, in linea con le modifiche di cui al DLgs. 136/2024, la segnalazione abbia ad oggetto i soli presupposti di uno stato di crisi ovvero di insolvenza. In questo modo si esclude che la segnalazione possa scattare in ragione di un mero squilibrio (c.d. pre-crisi).
Ai sensi dell’art. 25-octies del DLgs. 14/2019, per effetto delle modifiche di cui al DLgs. 136/2024, anche il revisore legale può procedere con la segnalazione, ricorrendone i presupposti.
In ragione di ciò, la riscritta norma di comportamento 11.3, richiede al Collegio sindacale che scambi informazioni (e si coordini) con il revisore legale, al fine di verificare se questi abbia già provveduto ad evitare eventuali sovrapposizioni; la segnalazione del revisore, tuttavia, non esonera il Collegio sindacale dal dover procedere, a sua volta, in piena autonomia.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale abbia effettuato la segnalazione per primo, il Collegio sindacale, se ne condivide il contenuto, può procedere alla sua ratifica, effettuando a sua volta la segnalazione.
Diversamente, se non condivide il contenuto, nel più breve tempo possibile promuove un incontro con il revisore, informandone l’organo amministrativo.
Viene meno, invece, la necessità che la segnalazione sia verbalizzata e sottoscritta da ciascun componente del Collegio, posto che la deliberazione può essere assunta collegialmente ovvero a maggioranza; al sindaco dissenziente è comunque garantita la possibilità di verbalizzare le ragioni del suo eventuale dissenso.
Nessun obbligo deriva, invece, dalla segnalazione effettuata dal creditore pubblico qualificato (art. 25-novies del DLgs. 14/2019), dovendo il Collegio sindacale valutare, innanzitutto, se la segnalazione, unitamente, ad altri indizi, integri il ricorrere dei presupposti di uno stato di crisi o insolvenza; il Collegio dovrà verificare, inoltre, anche l’attualità della segnalazione, posto che l’organo amministrativo, nel frattempo, abbia potuto fare ricorso ad altri strumenti che consentano lo stralcio del debito tributario o contributivo.
Le nuove norme tengono conto anche della possibilità, recentemente introdotta, che il debitore formuli una proposta di accordo transattivo ex art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019; in tal caso, al Collegio è richiesto di vigilare che il professionista indipendente attesti la maggiore convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e, parimenti, che il revisore rilasci la propria relazione sulla completezza e sulla la veridicità dei dati aziendali.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link