Porto di Paola, progetto pubblicato oggi in gazzetta ufficiale

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PAOLA (Cs) – La discussione in sede di Cipess sul progetto del porto turistico di Paola, risalente allo scorso mese di ottobre, è stata pubblicata oggi in gazzetta ufficiale.

Si tratta della delibera del 9 ottobre 2024 contenente il parere sulla operazione di pratenariato pubblico privato per la progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto porto turistico san Francesco di Paola.

Ecco di seguito raccomandazioni ed osservazioni relative al parere, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, sull’operazione in Partenariato pubblico-privato (PPP) per la progettazione, la realizzazione e la gestione del Progetto «Porto turistico San Francesco di Paola».

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Si raccomanda all’ente concedente: con riferimento al Progetto di fattibilita’:

1. che tutti gli elaborati progettuali siano redatti con riferimento ai contenuti minimi di cui all’allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

2. di valutare con maggiore precisione, gia’ nella fase progettuale, gli adempimenti autorizzativi da portare a termine per l’ottenimento delle pronunce di compatibilita’ ambientale e di conformita’ urbanistica delle opere previste;

3. che il Progetto sia corredato da uno specifico «Studio di impatto ambientale», in luogo dello «Studio di prefattibilita’ ambientale»;

4. che siano apportate le opportune integrazioni ai documenti del Progetto, in conformita’ con quanto previsto dalle indicazioni operative e dalle specifiche tecniche contenute nel portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

5. che siano poste in essere tempestivamente tutte le attivita’ procedurali e operative finalizzate all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, valutando la possibilita’ di indire, prima dell’eventuale approvazione del Progetto di fattibilita’, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

6. che le singole parti dell’opera siano maggiormente dettagliate;

7. di implementare, con riferimento all’impianto di distribuzione del carburante per imbarcazioni e all’eliporto sopraelevato, il grado di dettaglio degli elaborati, attestandone la conformita’ alla vigente normativa di settore;

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8. di dare atto, con riguardo alle «Attrezzature complementari al porto turistico» di cui all’elaborato «A.01 Relazione generale», delle valutazioni esperite in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’elaborato «Fascicolo tecnico Asset Gruppo FS e condizioni minime di vendita» relativamente ai seguenti aspetti: i) all’esecuzione di interventi di bonifica eventualmente necessari in relazione a passivita’ ambientali e/o alla presenza di ordigni bellici, amianto e rifiuti; ii) alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e successive modificazioni in merito alle distanze minime dai binari degli immobili di nuova costruzione, oppure all’eventuale attivazione, presso le strutture tecniche competenti di RFI S.p.a., dell’istanza per il rilascio di deroghe a tali disposizioni; iii) all’adozione di misure di protezione/mitigazione finalizzate al rispetto dei limiti di immissione per la componente rumore e per le vibrazioni, le quali dovranno essere realizzate «a spese e cure del titolare della relativa concessione edilizia»;

9. di risolvere inoltre le discrasie presenti nella documentazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: i) dimensioni e capacita’ ricettiva della struttura alberghiera, atteso che nell’elaborato «A.01 – Relazione generale» si da’ atto che ogni piano avra’ una superficie di 1.110 mq per un totale di settantotto posti letto (lo stesso dicasi per il piano economico finanziario) mentre nell’elaborato «A.02 – Relazione tecnica» si indica che ogni piano avra’ una superficie di 920 mq per un totale di ottantaquattro posti letto; ii) numero dei posti auto a servizio del posto turistico, con riferimento a tutte le tipologie previste in Progetto, atteso che, ad esempio, con riferimento al parcheggio multipiano e ai parcheggi coperti sotto-piastra, la relazione generale (cfr. pagina 60) da’ atto della sussistenza, rispettivamente, di trecentocinquantotto e novantatre’ posti auto, mentre il piano economico finanziario (cfr. pagina 8) considera duecentonovantotto posti auto localizzati nel multipiano e novantotto nella zona sotto-piastra; iii) dimensioni degli spogliatoi del centro sportivo, atteso che nella relazione generale si da’ atto di una superficie pari a circa 235 mq mentre nella Relazione Tecnica tale superficie e’ pari a 146 mq;

10. con riferimento ai costi relativi all’investimento, come riportati sommariamente negli allegati alla proposta (cfr. elaborati «D.01 – Calcolo sommario di spesa» e «D.02 – Quadro economico»), che l’Ente concedente acquisisca i computi metrici estimativi corrispondenti alle singole parti dell’Opera, in modo tale da consentire di identificare con chiarezza le corrispondenti quantita’ stimate, nonche’ le analisi dei prezzi unitari per le voci di «Nuovo prezzo» non presenti nei prezziari di riferimento adottati (cfr. elaborato «D.03 – Elenco prezzi unitari»);

11. con riferimento all’elaborato «D.04 – Cronoprogramma di massima dei lavori», di implementare lo sviluppo temporale delle attivita’ considerando anche la deviazione del torrente Fiumarella (di cui alla voce a2) del «Quadro economico generale» e le relative opere pertinenziali (vasca di accumulo, pulizia dell’alveo, etc.), nonche’ le attivita’ di dismissione e bonifica delle aree FSUU e delle aree private oggetto di acquisizione (ivi compresa la demolizione dei fabbricati e degli altri manufatti esistenti);

12. di sviluppare il calcolo dei corrispettivi previsti per le attivita’ professionali di cui ai punti da c1) a c5) e c9) delle somme a disposizione (cfr. elaborato «D.02 – Quadro economico»), nonche’ la stima delle spese per espropri di cui al punto c7), allegandoli alla documentazione della proposta;

13. di determinare analiticamente la voce di spesa per gli «oneri della sicurezza», nonche’ le voci di spesa denominate «Deviazione torrente» e «Dragaggio»; queste ultime voci in particolare dovranno essere descritte compiutamente, specificando, la prima – se e’ comprensiva anche del ripascimento e quantificandone le sotto-componenti e, la seconda – se e’ comprensiva anche della pulizia dell’alveo esistente a monte e della vasca di accumulo, quantificandone le sotto-componenti. Tra le sotto-componenti occorre considerare anche le spese per i campionamenti da redigere in applicazione del decreto ministeriale n. 173 del 2016;

14. di stimare i costi legati alle eventuali misure di mitigazione previste allo stato attuale del Progetto;

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15. di considerare i costi degli oneri istruttori da corrispondere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per le procedure di valutazione ambientale ai sensi dell’art. art. 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

16. di considerare i costi per l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni imposte in esito al procedimento di valutazione di impatto ambientale che dovranno opportunatamente essere contemplati e che possono riguardare: spese tecniche, misure di mitigazione o compensazione, indagini ambientali, estensione del monitoraggio, etc.;

17. di redigere i computi metrici estimativi utilizzando i prezzari di cui all’art. 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

18. di eseguire, gia’ in fase di Progetto di fattibilita’, una diagnosi energetica preliminare con simulazione del sistema edificio-impianto, attraverso la creazione di un modello specifico, in modo che sia possibile effettuare la verifica della prestazione energetica ed il risparmio energetico che verranno raggiunti;

19. di specificare i sistemi costruttivi di «edilizia sostenibile» a bassa emissione di CO2 e basso consumo energetico e sugli impianti che si prevede di adottare nella realizzazione dell’opera;

20. che siano disciplinate analiticamente, nel documento «Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione», la programmazione e l’esecuzione di tutte le attivita’ di gestione, con l’indicazione esplicita degli standard gestionali e dei livelli minimi dei servizi citati al punto 8) dell’art. 22 della bozza di convenzione;

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21. di assicurare il coordinamento dei suindicati documenti con il piano economico-finanziario;

22. di esplicitare e descrivere le attivita’ di manutenzione ordinaria e straordinaria che il concessionario si impegna ad effettuare per la durata della concessione, redigendo lo specifico allegato di cui l’art. 35 (recante «Manutenzione ordinaria e straordinaria») della bozza di convenzione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al concedente in perfetto stato. Analogamente si raccomanda che l’esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria, relativi a eventi e circostanze naturali verosimili in un contesto portuale come quello in oggetto, sia limitata a eventi eccezionali e non prevedibili, con intensita’ e tempi di ritorno superiori ai parametri di Progetto (come ad esempio: con riferimento alle mareggiate, onde di altezza superiore rispetto ai valori adottati per la verifica di tracimazione dei moli frangiflutti)»;

23. di esplicitare e descrivere le attivita’ di gestione dell’eliporto, ivi compreso l’eventuale ottenimento e mantenimento della certificazione ENAC (ove ricorrano le condizioni di applicabilita’ di cui alla vigente normativa), integrando il PEF con i relativi ricavi e costi;

24. di dare atto, nell’ambito dell’elaborato «A.10 Efficientamento energetico e qualita’ delle opere impiantistiche», della sussistenza di eventuali agevolazioni fiscali per l’installazione degli impianti fotovoltaici, assicurandone, in caso positivo, il recepimento nel PEF, e ricondurre ad appositi obblighi contrattuali la garanzia del rispetto del fabbisogno energetico dell’Opera, con esplicita illustrazione degli standard di manutenzione degli impianti medesimi;

25. che sia specificata la modalita’ con cui il concessionario comunichera’ periodicamente, con cadenza trimestrale, il flusso informativo relativo all’andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati utilizzati per la definizione dell’equilibrio economico-finanziario al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo e monitoraggio da parte dell’Ente concedente (cfr. lettera n), comma 11.1, art. 11 «Impegni ed obblighi della Concessionaria» della bozza di convenzione). Con riferimento agli aspetti convenzionali:

26. di risistemare il testo convenzionale affinche’ segua un criterio logico nell’articolazione delle clausole;

27. che il suddetto testo convenzionale sia integrato con un’apposita clausola che configuri espressamente la compravendita delle aree FSSU quale condizione sospensiva dell’affidamento;

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28. che l’articolato convenzionale sia integrato con una clausola che manlevi l’ente concedente rispetto a qualsiasi conseguenza pregiudizievole legata ad eventi relativi alla compravendita potenzialmente incidenti sul rapporto concessorio;

29. che venga allineato il testo dell’art. 24 della bozza di convenzione, che precisa come la concessione si attui su «aree nella disponibilita’ del concedente», in modo che emerga che l’operazione complessiva si attui anche sulle aree di proprieta’ privata (FSSU). Cio’ tenuto anche conto del fatto che, ai sensi del precedente art. 11, lettera j), della stessa bozza di convenzione, si prevede l’obbligo del concessionario di riconsegnare al concedente «le Opere in concessione e le relative pertinenze, ivi compresi eventuali interventi/opere migliorative realizzati nel corso del periodo della gestione» (che, come detto sopra, dovrebbero includere anche quelle realizzate su aree private) «senza per questo pretendere alcun corrispettivo o ulteriore beneficio e senza oneri a carico del concedente»;

30. che il Progetto presentato chiarisca quali siano i manufatti e quindi gli investimenti che verranno effettuati su aree di proprieta’ pubblica e quali invece sulle aree FSSU che saranno vendute all’aggiudicatario e quindi di proprieta’ di quest’ultimo;

31. che le tariffe presenti nel PEF siano finalizzate al solo ammortamento delle opere che saranno oggetto di trasferimento gratuito dal concessionario al concedente alla fine della concessione. Si richiama in proposito, da un lato, la necessaria attenzione alla specifica disciplina del regime delle opere e delle aree di proprieta’ dell’aggiudicatario a termine del periodo concessorio, per evitare costi impropri in carico alla pubblica amministrazione e, dall’altro lato, la necessita’ di evitare qualsiasi ipotesi di revisione del PEF ove i ricavi commerciali e tariffari siano diversi da quelli attesi per motivi attinenti al rischio di domanda;

32. per quanto attiene alle cause di risoluzione anticipata del rapporto concessorio e i relativi effetti, che le relative clausole convenzionali siano allineate all’impianto normativo degli articoli 190 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 2023;

33. che le modalita’ di invio della diffida, prevista dall’art. 8, siano stabilite e precisate nel contratto prevedendo il richiamo a un’interruzione inferiore a cento giorni del servizio, e sia prevista la disposizione di indennizzo a fronte della violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, al fine di avere una maggiore tutela a favore dell’amministrazione;

34. che la clausola relativa alla risoluzione per inadempimento del concedente di cui all’art. 9, sia formulata evitando riferimenti generici;

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35. che la «revoca» della concessione prevista dall’art. 10, sia ricondotta al «recesso per pubblico interesse» di cui all’art. 190, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, evitando riferimenti «all’applicazione delle penali come indicato nell’articolo precedente», considerando che l’indennizzo connesso al recesso ha natura giuridica diversa dalla penale contrattuale;

36. che all’art. 31 sia effettuata una attenta valutazione delle attivita’ previste, escludendo quelle che per loro natura potrebbero non essere compatibili con la concessione e pertanto non dovrebbero rientrare nel valore della concessione;

37. che la clausola sulle tariffe (art. 33) sia implementata e disciplinata;

38. che l’allegato contrattuale «Specifiche delle caratteristiche tecniche del servizio e della gestione» rechi un’adeguata specificazione dei servizi, precisando la stima delle tariffe applicabili, le titolarita’ delle attivita’ commerciali che si intende porre in essere o dei relativi servizi all’utenza;

39. di valutare l’opportunita’ di espungere la previsione convenzionale di cui all’art. 12.1, in base alla quale il concedente si impegnerebbe ad evitare lo svolgimento di attivita’ in concorrenza con i servizi oggetto della concessione, in particolare impegnandosi «a garantire, vigilando a tal fine, che, per tutta la durata della concessione, non siano erogati sul territorio comunale servizi rientranti nell’oggetto della presente convenzione sia direttamente da parte dello stesso concedente che da parte di soggetti terzi diversi dal concessionario affidatari del concedente attraverso contratti di appalto o di concessione, che, per il loro carattere di analogia e/o affinita’ con servizi gia’ affidati in concessione, possano entrare in concorrenza con questi ultimi»;

40. di evitare la sovrapposizione, nell’ambito delle definizioni e in particolare del «Fatto del concedente», tra eventi imputabili al Comune ed eventi imputabili a qualsivoglia altra pubblica amministrazione, il cui rischio parrebbe gravare sempre sull’Ente concedente;

41. di strutturare un’apposita clausola che rechi evidenza dei titoli di competenza dell’una e dell’altra parte contrattuale, anche eventualmente facendo rimando a uno specifico allegato;

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42. di chiarire la portata e il significato della previsione di cui all’art. 12.1 per cui il concedente si obbligherebbe «ad adottare i provvedimenti necessari per dare piena e completa attuazione alla concessione, anche eventualmente modificando e/o integrando regolamenti, atti programmatori e quant’altro non fosse compatibile con le previsioni della presente convenzione e dei suoi allegati, nonche’ ad eliminare ogni impedimento alla regolare e puntuale esecuzione dei lavori quivi previsti, che non sia imputabile al concessionario»;

43. di specificare meglio, all’art. 2, le opere e i servizi in capo al concessionario, precisando altresi’ le modalita’ di «sfruttamento economico» relativo alla «gestione delle opere a mare e a terra, che verranno progressivamente realizzate secondo il cronoprogramma del Progetto», tenuto conto della natura a tariffa sull’utenza dell’operazione;

44. che, all’art. 32, vengano precisate le tariffe applicabili o le modalita’ di remunerazione economica dei servizi elencati, cosi’ come le modalita’ gestorie degli stessi, chiarendo se detti servizi, e i relativi immobili, siano oggetto di locazione o di attribuzione in proprieta’, con indicazione del soggetto giuridico competente alla stipula dei relativi contratti, anche di fornitura;

45. di evitare, all’art. 5, la impropria configurazione quale facolta’ (e non gia’ quale obbligo, data la prescrizione dell’art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023) della costituzione di una societa’ di scopo da parte del concessionario;

46. di chiarire, all’art. 6, la definizione della durata della concessione, indicando la decorrenza dalla sottoscrizione, in modo che la durata della concessione sia indicata in maniera chiara e univoca nel contratto, in coerenza tra tutti i documenti contrattuali, compreso il PEF e il cronoprogramma, e con l’art. 192 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

47. che il cronoprogramma specifichi le singole fasi contrattuali, quali la progettazione esecutiva, l’avvio e la realizzazione degli interventi e delle Opere, il loro completamento e l’avvio della fase gestoria, con fornitura dei connessi servizi all’utenza;

48. che, all’art. 11, di cui agli obblighi del concessionario, l’espressione «con l’assunzione del rischio operativo derivante dalla possibile contrazione della domanda specifica relativamente ai servizi esposti a tali rischi» sia specificata in ragione della necessaria precisazione dei servizi a domanda oggetto della concessione e siano inserite le opportune garanzie per l’Ente concedente e sia verificata la legittimita’ per l’amministrazione di consentire la cessione di crediti non ancora liquidi ed esigibili;

49. di disciplinare in apposita clausola la contribuzione pubblica prevedendo che la corresponsione di una parte di tale contribuzione sia subordinata all’esito positivo del collaudo;

50. di tenere distinta la contabilita’ oggetto di finanziamento statale, anche ai fini della corretta rendicontazione delle risorse a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC);

51. di modificare le previsioni convenzionali per cui il concessionario nominerebbe il direttore dei lavori, in linea con le prescrizioni di legge;

52. di dedicare un’apposita clausola al canone di concessione da corrispondersi in favore del concedente, previsto nel piano economico finanziario;

53. che la disciplina convenzionale relativa alle varianti di cui all’art. 15 sia integrata con l’espressa menzione dei casi e presupposti di legge di cui all’art. 189 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con un espresso richiamo a tale norma;

54. che siano compiutamente prestabiliti contrattualmente – con riguardo alle polizze e garanzie (art. 18) – ogni massimale di polizza, nonche’ i relativi «scoperti, franchigie e/o limitazioni e/o esclusioni», affinche’ risultino vincolanti nella separata fase di stipulazione delle polizze da parte del concessionario;

55. che sia revisionato rispetto al subappalto, disciplinato dall’art. 19, il successivo art. 34 «Modalita’ di gestione» il quale parrebbe configurare una «gestione delle attivita’ oggetto della concessione mediante l’impiego di personale qualificato, anche per il tramite di servizi in appalto esterno», dovendo l’impiego di tali soggetti terzi rientrare nel perimetro applicativo del subappalto;

56. di prevedere, a fronte di standard minimi, che la bozza di convenzione, facendo richiamo al documento «Specifiche delle caratteristiche tecniche del servizio e della gestione», chiarisca quali siano i presidi previsti in caso di mancato adempimento, atteso che le penali contrattuali non fanno riferimento ai casi di mancato rispetto di detti standard minimi;

57. in merito alla sospensione dei lavori per cause di forza maggiore (art. 29), che le circostanze richiamate risultino non prevedibili, e quindi eccezionali e che le conseguenze indennitarie che la norma in esame pone a carico della sola parte pubblica a favore del concessionario trovino una speculare garanzia e tutela dell’Ente a fronte di inadempienze del concessionario medesimo;

58. di riorganizzare sistematicamente la disciplina del riequilibrio economico finanziario della concessione, atteso che alla stessa paiono dedicate due differenti clausole (art. 36 «Condizioni per l’equilibrio economico-finanziario» e art. 37 «Concessione») prevedendone anche una revisione dei contenuti, atteso che nessuna di tali clausole richiama il concetto di «Lesione dell’equilibrio», valorizzato invece nelle definizioni e a sua volta riferito a una variazione degli indicatori di equilibrio, ma il cui ruolo non pare chiaro nell’ambito della dinamica di un’eventuale procedura di revisione del contratto;

59. di eliminare nelle clausole contrattuali che disciplinano il sopra citato riequilibrio economico finanziario il richiamo all’art. 177 del decreto legislativo n. 36 del 2023, da sostituirsi con l’art. 192, definendo in modo puntuale – anche ai fini della corretta contabilizzazione del contratto in conformita’ alle Regole Eurostat – gli eventi che danno luogo al riequilibrio e disciplinando altresi’ le modifiche contrattuali nel rispetto dell’art. 189 del medesimo decreto legislativo, procedendosi in ogni caso tramite formale atto aggiuntivo al contratto;

60. di rivedere la procedura di aggiornamento quinquennale prevista dall’art. 37, la quale pare privare la procedura di revisione contrattuale ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 36 del 2023 dei suoi connotati di eccezionalita’ e imprevedibilita’, nonche’ di significativita’ degli impatti economico – finanziari sul PEF di Progetto, nonche’ sollevare il concessionario da qualsiasi mutamento macroeconomico, con conseguente automatica classificazione «on balance» del contratto;

61. nell’ambito delle definizioni di evento destabilizzante e favorevole che danno luogo alla sopra citata lesione dell’equilibrio, di espungere, all’art. 1.2, la lettera c) da «Evento favorevole» e la lettera i) da «Evento destabilizzante»;

62. di valutare l’esclusione dal sopra indicato «Evento destabilizzante», all’art. 1.2, lettera c), dei riferimenti al «regime tributario» e a un «nuovo regime di ammortamento degli investimenti», alla luce della regolamentazione Eurostat;

63. di precisare il generico richiamo della lettera d) relativo al «ritardo nella realizzazione delle opere … dovuta a causa non imputabile al concessionario»;

64. di disciplinare in apposita clausola convenzionale il tema degli effetti della cessazione della concessione con i connessi obblighi di restituzione;

65. di prestare particolare attenzione alla specifica disciplina del regime delle aree di proprieta’ dell’aggiudicatario a termine del periodo concessorio, per evitare costi impropri in carico alla pubblica amministrazione e l’insorgere di possibili contenziosi; cio’ valutando anche, al contempo, la possibilita’ di intestare sin dall’inizio della concessione la proprieta’ delle aree FSSU all’Ente concedente;

66. di inserire nella bozza di convenzione l’obbligo per il concessionario della trasmissione di un periodico resoconto economico-gestionale sull’esecuzione del contratto. Con riferimento al piano economico-finanziario:

67. che l’Ente Concedente proceda a misurazioni economiche e finanziarie, volte a stabilire la ragionevolezza dei dati di input e delle ipotesi di comportamento assunte nel PEF;

68. di allineare il prospetto Fonti-Impieghi presente nel foglio descrittivo «Summary» al PEF; 69. di valutare attentamente l’inserimento, all’interno del quadro economico, della voce «imprevisti»;

70. che l’Ente concedente effettui un opportuno controllo in merito alla congruita’ delle stime della domanda utilizzate per lo sviluppo dei ricavi attesi della concessione e della congruita’ dei costi di gestione previsti;

71. che l’Ente concedente acquisisca il dettaglio dei parametri utilizzati per la stima del WACC e del costo del capitale proprio, con l’indicazione delle fonti e della data di rilevazione, al fine di verificarne la coerenza con le condizioni attuali di mercato e con il profilo di rischio d’investimenti similari, attraverso opportune integrazioni del PEF e della Relazione di accompagnamento;

72. che ai fini del calcolo del TIR, il PEF utilizzi le imposte effettive invece che quelle figurative;

73. che l’Ente concedente verifichi il rispetto delle condizioni di congruo equilibrio economico finanziario dell’iniziativa e il concreto trasferimento del rischio operativo mediante il sostanziale allineamento tra il tasso di rendimento (TIR) e il relativo tasso di attualizzazione, anche tenuto conto delle risorse pubbliche presenti nel PEF;

74. che i flussi di cassa del PEF tengano adeguatamente conto dei flussi associati all’IVA e delle variazioni del capitale circolante netto e che la posta denominata «interessi attivi» trovi rappresentazione all’interno dei prospetti, senza contribuire alla definizione della determinazione del rendimento tramite Flusso di cassa operativo (Free Cash Flow from Operations – FCFO);

75. che sia verificata la conformita’ della proposta alle caratteristiche economiche e ai vincoli di rendicontazione di cui all’avviso pubblico;

76. di trasmettere, tramite accesso al Portale sul monitoraggio dei contratti di PPP messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it), le informazioni e i dati relativi al contratto qualora stipulato, ai sensi della normativa applicabile.



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