Grazie al ravvedimento dell’Agenzia delle Entrate, si mette subito la parola fine a un contenzioso generato da un errore della Finanza poi “copiato” in un atto di contestazione per sanzioni inesistenti. Basta con le liti inutili!
Francofonte, 5 gennaio 2025. Il ravvedimento, strumento utile per rimediare agli errori fiscali, esiste sia per i contribuenti, sia per gli uffici dell’agenzia delle Entrate. E quando è il Fisco a pentirsi, se ne deve apprezzare il pentimento, soprattutto se serve ad eliminare liti inutili e dispendiose per i contribuenti. Ed è quello che, correttamente, ha fatto un funzionario dell’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa, che, in una udienza del 17 dicembre 2024, presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, ha fatto presente ai giudici di avere annullato in autotutela l’atto sbagliato e, quindi, era cessata la materia del contendere. Ecco i fatti.
Il verbale della Finanza e l’atto emesso dal Fisco. Il 14 settembre 2023, a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, Tenenza di Lentini, ad un artigiano, esercente l’attività di falegname, viene rilevata una violazione per presunta omessa installazione del misuratore fiscale. Il rilievo della Finanza viene immediatamente contestato dal contribuente che dichiara ai verbalizzanti di essere esonerato da questo obbligo, in quanto emette fattura elettronica per ogni cessione di bene o prestazione di servizi. Nonostante la dichiarazione del contribuente, la Finanza emette il verbale, applicando una sanzione variabile da 1.000 euro a 4.000 euro. Nel verbale è fatto presente che una copia viene inviata all’ufficio dell’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa. Infatti, il 30 novembre 2023, l’ufficio, copiando il rilievo sbagliato della Finanza, notifica al contribuente un atto di contestazione sanzioni, con richiesta di sanzioni per 1.000,00 euro, per omessa installazione del registratore di cassa.
Il ricorso del contribuente. Il 23 gennaio 2024 il contribuente presenta il ricorso contro l’atto di contestazione sanzioni, chiedendo l’annullamento dell’atto per inesistenza della violazione contestata. Il ricorso è stato presentato all’ufficio dopo il 4 gennaio 2024, dopo cioè l’abrogazione dell’istituto del reclamo mediazione, che, per i ricorsi presentati fino al 3 gennaio 2024, per le liti di valore non superiore a 50mila euro, prevedeva l’obbligo di presentare il reclamo mediazione, prima di fare il ricorso. Peraltro, per le liti soggette al reclamo mediazione, per i ricorsi presentati fino al 3 gennaio 2024, il contribuente non poteva costituirsi in giudizio presso la Corte di giustizia di primo grado, prima che fossero trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso all’ufficio, a pena di improcedibilità del ricorso stesso. Al riguardo, con un comunicato stampa del 22 gennaio 2024, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ribadito che la soppressione dell’istituto del reclamo-mediazione, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50mila euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le norme sul reclamo mediazione, in vigore fino alla stessa data.
Istanza autotutela presentata il 20 gennaio 2024. Il contribuente, prima di presentare il ricorso all’ufficio il 23 gennaio 2024, aveva anche presentato, in data 20 gennaio 2024, un’istanza di annullamento in autotutela, nella speranza che l’ufficio provvedesse con urgenza all’annullamento dell’atto di contestazione sanzioni, per evitare l’apertura di una lite inutile, che poteva solo provocare spese al contribuente e all’ufficio. Considerato, però, che l’istanza in autotutela non ha avuto risposta e che non sospende i termini per il ricorso, per cautela, il contribuente ha presentato il ricorso.
La fattura elettronica esclude il misuratore fiscale. Nel ricorso, è stato fatto presente che l’atto di contestazione, con richiesta di sanzioni per mille euro, per omessa installazione del registratore di cassa, deve essere annullato per la semplice ragione che il contribuente, titolare di una falegnameria, come dallo stesso dichiarato in sede di processo verbale della Guardia di Finanza del 14 settembre 2023, emette fattura elettronica per ogni cessione di beni o prestazione di servizi e, pertanto, è esonerato dall’obbligo del misuratore/registratore fiscale. Infatti, l’emissione della fattura rispetto al rilascio dello scontrino commerciale è consentita anche su base volontaria, o in mancanza della specifica richiesta del cliente (risposta dell’agenzia delle Entrate a interpello n. 149/E/2019). Quindi, con l’emissione della fattura è possibile evitare sia l’acquisto del registratore telematico, sia l’utilizzo della procedura web dell’agenzia delle Entrate. In pratica, l’emissione della fattura elettronica, per ogni singola operazione, permette di superare la certificazione telematica dei corrispettivi. Con l’ulteriore precisazione che il sistema dell’Iva riconosce la fattura come documento principe per certificare ogni operazione soggetta ad Iva.
L’annullamento dell’atto comunicato in udienza. All’udienza del 17 dicembre 2024, presso la Corte di giustizia di primo grado di Siracusa, il funzionario dell’ufficio ha fatto presente che, avendo condiviso le osservazioni del contribuente sulla inapplicabilità della sanzione, l’atto di contestazione era stato annullato in autotutela, e, quindi, era cessata la materia del contendere. Grazie al ravvedimento in autotutela dell’ufficio, si mette così la parola “fine” a un inutile contenzioso che avrebbe solo comportato spese per l’ufficio, con il rischio di essere anche condannato al pagamento delle spese di giudizio. L’intervento dell’ufficio va nella direzione proposta dal legislatore e dall’agenzia delle Entrate centrale di Roma, che sperano di mettere fine all’eterna guerra tra guardie (uffici) e ladri (contribuenti). Per fare questo, hanno introdotto un’autotutela a tutto campo, per ripristinare un rapporto di correttezza tra Fisco e contribuenti e ridurre il contenzioso.
Sono questi gli obiettivi più importanti che intendono raggiungere il legislatore e l’agenzia delle Entrate, grazie alla nuova autotutela. Basta con le liti inutili. Il contribuente non è “ladro – evasore” a prescindere, e l’ufficio non deve emettere accertamenti o altri atti impositivi, senza “provare” l’evasione o la legittimità delle contestazioni. Con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.219, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024, in vigore dal 18 gennaio 2024, sono state introdotte nuove regole in tema di autotutela, apportando modifiche alla legge 27 luglio 2000, n.212, cioè allo statuto dei diritti del contribuente. Le novità più rilevanti sono costituite dall’inserimento di due articoli nella legge sui diritti del contribuente, articolo 10 – quater “esercizio del potere di autotutela obbligatoria” e 10 – quinquies “esercizio del potere di autotutela facoltativa”. I primi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate sono stati forniti con la circolare 21/E del 7 novembre 2024, con la quale sono dettate le regole per l’istanza, le differenze tra le due discipline, la sospensione, le difese in caso di diniego e la responsabilità limitata dei funzionari. Insomma, l’invito per gli uffici è chiaro: basta con le liti inutili! Ed è quello che è stato fatto, correttamente, dall’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa, che ha messo immediatamente fine a una lite inutile e perdente.
Mimma Cocciufa e Tonino Morina – Esperti fiscali del Sole 24 – Ore
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