Accolti i due ricorsi contro l’ovovia di Trieste: il rilascio dei permessi va riavviato

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L’iter autorizzativo per la realizzazione della cabinovia deve essere riavviato. I permessi accordati un anno fa dalla Regione risultano prematuri e a oggi sono privi di presupposti: non si può infatti procedere con un’opera che – almeno per il momento – manca della conformità urbanistica e non è prevista dall’attuale Piano regolatore comunale.

Accolti i ricorsi di Comitato e ambientalisti

Il Tar del Friuli Venezia Giulia accoglie i due ricorsi presentati dai residenti dell’altipiano, sostenuti dal Comitato No Ovovia e dal cartello ambientalista Lipu-Wwf-Legambiente contro Regione, Comune e ministero della Cultura. I giudici amministrativi ordinano alla giunta Fedriga di ritirare le concessioni approvate a febbraio 2024 per la costruzione e l’esercizio della cabinovia. «Il procedimento di rilascio delle concessioni – riporta la sentenza – dovrà essere riavviato dalla Regione», la quale ora valuterà se chiudere l’iter o sospenderlo in attesa dell’effettiva entrata in vigore della variante al Piano regolatore, già adottata ma non ancora votata dal Consiglio comunale. Il Comitato esulta e parla di un’«importante vittoria». La Regione prende atto e «si attiverà per quanto di sua competenza». Il Comune ridimensiona il dispositivo e scrive che l’iter «può procedere regolarmente senza intoppi».

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La sentenza

I ricorsi presentati erano in tutto sei. I primi tre, firmati da associazioni e cittadini, vengono rinviati al 16 aprile su ordine del tribunale, che dispone un’istruttoria per approfondire la procedura ambientale seguita sinora. Il terzo, depositato dalle Comunelle, viene dichiarato «inammissibile». I due ricorsi di residenti e ambientalisti, rappresentati dagli avvocati Andrea Reggio D’Aci e Laura Polonioli, sono accolti.

La sentenza, firmata dal giudice Carlo Modica de Mohac di Grisì il 18 dicembre e pubblicata il 2 gennaio, annulla le autorizzazioni rilasciate dalla Regione a favore del Comune il 16 marzo 2023 (già impugnate) per la costruzione e l’esercizio dell’impianto a fune, così come la successiva convalida del 28 febbraio 2024, ritenendo il procedimento avviato «prematuramente».

Mancata verifica della compatibilità

Il giudice ricostruisce l’iter partendo dalla Conferenza dei servizi istruttoria del 15 febbraio 2024, evidenziando come allora fosse mancata una «preventiva e sicura verifica della piena compatibilità dell’opera con i vincoli urbanistici e paesaggistici». Compatibilità che è invece una «precondizione» per continuare il procedimento e, quindi, al rilascio delle autorizzazioni stesse.

Nel caso della cabinovia, tuttavia, «la ricognizione dei vincoli è avvenuta in modo del tutto carente» sulla base di «semplici indicazioni da parte di un rappresentante comunale». Il quale, all’epoca della Conferenza dei servizi, aveva sì assicurato sulla futura approvazione della variante (che comprenderà il tratto di risalita sul Bovedo), senza che però questa fosse né allora, né oggi efficace, in quanto non ancora approvata dal Consiglio comunale (che voterà la delibera solo nelle prossime settimane).

Le autorizzazioni della Regione

Le conclusioni cui si era arrivati alla fine della Conferenza dei servizi furono quindi formulate «in patente violazione – scrive il giudice – del principio secondo cui le valutazioni istruttorie e procedimentali vanno operate sulla base dello stato di fatto e diritto» e «non su semplici ipotesi future». In altre parole, la Regione non ha seguito l’ordine previsto, dando le autorizzazioni prima che l’opera fosse effettivamente valutata compatibile, ma solo assumendo un futuro adeguamento del Piano regolatore.

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Ma la Regione non poteva darne per scontata l’approvazione. Anche perché all’epoca l’amministrazione «aveva in mano soltanto una Vinca di II livello negativa»: mancava la Vinca di III livello («il cui risultato favorevole», pervenuto a giugno 2024, «era non prevedibile»), e la Vas (approvata appena il 20 novembre scorso).

Confutata la tesi dei legali

Il giudice confuta quindi la tesi dei tre legali della Regione, ritenendo «irragionevole» il rilascio di una concessione all’esito di una Conferenza dei servizi nella quale è emerso un «evidente vincolo territoriale ostativo alla realizzazione dell’opera». Per il giudice questo aprirebbe le porte a una «lesione al buon andamento della pubblica amministrazione» e al rischio che Leitner sia costretto a «proporre un progetto definitivo di un’opera vietata dai vincoli territoriali».

Il Tar accoglie quindi i due ricorsi. «Il procedimento di rilascio delle concessioni – chiude la sentenza – dovrà quindi essere riavviato dalla Regione», la quale valuterà «se concludere il procedimento verificando la compatibilità urbanistica dell’opera allo stato degli atti, oppure se sospenderlo fino a quando la variante sarà pienamente entrata in vigore».

La Regione ne prende atto e afferma che «a seguito del completamento dell’iter del Comune per la variante al Piano regolatore, si attiverà per quanto di sua competenza». Il Comun accoglie «con soddisfazione» l’inammissibilità del ricorso delle Comunelle e, relativamente all’esito degli altri due, conferma che «l’iter, per quanto di competenza, può procedere regolarmente senza intoppi». —



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