Estensione della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili. Pubblicato in G.U. del 31.12.2024 n. 305, il DM 27.12.2024 , recante la “Disciplina delle modalita’ di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti”.
Le novità operano per le istanze di dilazione inviate dal 1° gennaio 2025 (art. 19 del DPR 602/73, come modificato dal D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 ). Il decreto individua i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione. Anche per le dilazioni di valore sino a 120.000 euro andrà comunque dimostrato lo stato di temporanea difficoltà finanziaria (art. 19, commi 1.2 e 1.3 del DPR 602/73). All’ art. 4 è prevista una disposizione di salvaguardia, in base alla quale, per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili indicato dal comma 1, lettere a), b), e c), dello stesso art. 19 del DPR n. 602 del 1973 in relazione all’anno di presentazione della richiesta.
I criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria vengono per la prima volta messi nero su bianco a livello normativo, grazie al decreto.
Il DM in particolare:
- stabilisce le modalita’ di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’art. 19, comma 1.2, del DPR n. 602 del 1973;
- individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
- individua specifiche modalita’ di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta’ per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non e’ possibile applicare i parametri di cui all’art. 19, comma 1.2, lettera b), del DPR n. 602 del 1973.
Parametri |
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Indice di liquidità |
rapporto (liquidita’ differita + liquidita’ corrente)/passivo corrente
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Indice Alfa
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[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente gia’ in rateazione)/valore della produzione, calcolato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), c.c.] x 100 |
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[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente gia’ in rateazione)/(proventi + ricavi)] x 100 |
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Indice Beta |
[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente gia’ in rateazione)/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis c.c. e approvato dall’assemblea condominiale] x 100 |
Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:
N= Debito/(ISEE mensile * Coefficiente %)
dove:
- N = numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro
- Debito = importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione
- I.S.E.E. mensile = I.S.E.E./12
- Coefficiente % = valore rilevabile, in funzione dell’I.S.E.E., dalla colonna della seguente tabella:
Se il valore di N è superiore a 1:
1) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a 120;
2) per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili è ricompreso:
- a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 84;
- b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 96;
- c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 108. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall’anno di presentazione della richiesta, l’agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.
Le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la certificazione, in corso di validità, relativa all’I.S.E.E. del nucleo familiare. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell’immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.
Soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolati di ditte individuali in regimi fiscali semplificati – Per tali soggetti, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell’indice di liquidità è inferiore a 1. Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Alfa, dalla colonna B della seguente tabella:
Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è ricompreso:
- a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 65;
- b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 80;
- c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 90.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall’anno di presentazione della richiesta, l’agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.
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