Nuove indicazioni operative per l’allerta dei sindaci – La lente sul fisco

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L’art. 25-octies comma 1 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi o CCII) stabilisce che l’organo di controllo societario (Collegio sindacale o sindaco unico) e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell’esercizio delle rispettive funzioni – e, quindi, nei corrispondenti contesti di azione e competenze, oltre che nell’osservanza della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi – segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata della crisi (art. 17 commi 1-3 del CCII).

A questo proposito, le nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale delle società non quotate, in vigore dal ° gennaio (si veda “Dal 2025 i sindaci applicheranno le nuove Norme di comportamento” del 28 dicembre 2024), prevedono alcune integrazioni al protocollo che deve essere seguito dall’organo di controllo. In particolare, la Norma CNDCEC 11.3 afferma che il Collegio sindacale, rilevata, nell’ambito delle attività di vigilanza, la sussistenza di condizioni di crisi o insolvenza, anche a seguito dello scambio di informazioni con il revisore legale, è tenuto a effettuarne tempestivamente la segnalazione all’organo amministrativo. Prima di procedere, il Collegio Sindacale scambia informazioni con il revisore legale, con l’intento di evitare eventuali sovrapposizioni di segnalazioni, effettuate dall’organo di controllo e dal revisore legale senza opportuno coordinamento e indipendentemente l’uno dall’altro, e per condividere con il soggetto incaricato della revisione legale le conclusioni cui è pervenuto in ordine alla ricorrenza dei presupposti di crisi o insolvenza.

La segnalazione all’organo amministrativo è deliberata collegialmente dal Collegio sindacale, oppure a maggioranza dei componenti dell’organo di controllo, con l’effetto che il sindaco dissenziente fa rilevare, nel verbale collegiale, i motivi del proprio dissenso.

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Si reputa tempestiva la segnalazione fatta entro 60 giorni dal momento in cui il Collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, è venuto a conoscenza di un evidente e documentato stato di crisi, inteso come l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. A tali fini, l’organo di controllo ha cura di rilevare i segnali di cui all’art. 3 comma 4 del CCII.

Diversamente, in presenza dei più gravi presupposti di insolvenza, la segnalazione agli amministratori è effettuata, senza indugio, dal momento in cui il Collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, sia venuto effettivamente a conoscenza di segnali che rendono evidente come la società non possa adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte. Al ricorrere di tale ipotesi, l’organo di controllo valuta, in alternativa alla segnalazione, di presentare istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale (cfr. norma CNDCEC 6.6). Qualora il Collegio sindacale, informato il revisore legale, decida di procedere con la segnalazione, stabilisce un termine, non superiore a 30 giorni, entro cui gli amministratori devono riferire, chiarendo – nella segnalazione stessa – che, decorso inutilmente tale termine, l’organo di controllo provvederà al deposito dell’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Anche nel caso in cui il revisore legale abbia riscontrato per primo, nell’esercizio della propria attività condotta ai sensi del DLgs. 39/2010, la sussistenza dei presupposti di crisi o insolvenza della società, l’organo di controllo formalizza comunque una propria segnalazione agli amministratori. Al ricorrere di tale ipotesi, il Collegio sindacale può ratificare i contenuti della segnalazione già formulata dal revisore legale, effettuando a propria volta la segnalazione con le modalità indicate dall’art. 25-octies del CCII. Al contrario, se l’organo di controllo non condivide le conclusioni su cui si fonda la segnalazione del revisore legale, promuove nel più breve termine un incontro con quest’ultimo, notiziando gli amministratori, e riferisce all’organo di gestione in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti dal revisore legale con riguardo all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e alla valutazione della continuità aziendale.

La segnalazione predisposta dal Collegio sindacale, oltre a quanto precisato, può riportare pure eventuali motivati rilievi formulati dal soggetto incaricato della revisione legale a seguito delle verifiche periodiche programmate (principio di revisione ISA Italia 250B) che siano stati oggetto di scambio informativo.

Nella segnalazione, il Collegio sindacale formalizza la necessità che l’organo amministrativo si attivi senza indugio, per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi, tra cui la composizione negoziata: un’iniziativa proattiva, in questo senso, dell’organo di controllo può contribuire a risolvere la crisi in modo sollecito e senza ulteriore pregiudizio per la società, i soci e i creditori. A tal fine, nella segnalazione il Collegio sindacale indica dettagliatamente i quesiti cui l’organo amministrativo deve rispondere in ordine alle iniziative intraprese.
Della segnalazione il Collegio sindacale informa tempestivamente il revisore legale.





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