Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31
dicembre 2024 della Legge 30
dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per
il triennio 2025-2027” termina il tamtam di notizie che riguardano
l’utilizzo dei bonus edilizi per il 2025.
Bonus edilizi e Legge di Bilancio 2025: cosa cambia
Sono poche e mirate le modifiche scelte dal Governo (e dal
Parlamento) per intervenire sulle detrazioni fiscali per il
comparto delle ristrutturazioni e sono contenute tutte all’art. 1,
commi:
- 54, che modifica l’art. 16-bis, comma 3-ter del d.P.R. n.
917/1986 (TUIR) anticipando al 2025 la diminuzione al 30%
dell’aliquota per il bonus ristrutturazioni edilizie; - 55, mediante il quale vengono modificati gli articoli 14 e 16
del D.L. n. 63/2013, relativi all’utilizzo maggiorato del bonus
ristrutturazioni edilizie, sismabonus, ecobonus (con aliquote
differenziate al 30, 36 e 50%) e bonus mobili (che resta invariato
per il 2025); - 56, che inserisce due nuovi commi all’art. 119 del D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) ponendo delle importanti condizioni per
accedere al superbonus nel 2025 e consentendo una ripartizione
delle spese in 10 anni; - 107-111 con un nuovo bonus per l’acquisto di
elettrodomestici.
In questo approfondimento entreremo nel dettaglio delle novità e
delle condizioni di accesso per i principali bonus in edilizia
ovvero:
- bonus ristrutturazioni edilizie;
- sismabonus;
- bonus mobili;
- ecobonus;
- superbonus;
- bonus elettrodomestici.
Bonus ristrutturazioni edilizie (bonus casa)
Relativamente alla detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici, occorre considerare il quadro normativo composto
dalle seguenti norme:
- l’art. 16-bis del TUIR;
- l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 90/2013.
Preliminarmente l’art. 1, comma 54, della nuova Legge di
Bilancio modifica il comma 3-ter dell’art. 16-bis del TUIR che era
stato introdotto da questo Governo con il D.L.
n. 39/2024 (art. 9-bis, comma 8).
Con il comma 3-ter, a marzo di quest’anno il Governo aveva
deciso che “Per le spese agevolate ai sensi del presente
articolo (art. 16-bis,TUIR, n.d.r.) sostenute
dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al
comma 3-bis (detrazione per interventi di sostituzione del
gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di
emergenza a gas di ultima generazione, n.d.r.), l’aliquota di
detrazione è ridotta al 30 per cento”.
La Legge di Bilancio ha anticipato la riduzione dell’aliquota al
30% a partire dal 1° gennaio 2025. Una modifica che, però, va letta
unitamente ai contenuti dell’art. 1, comma 55, lettera b), della
Legge di Bilancio che modifica l’art. 16 del D.L. n. 63/2013.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 contiene
la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, che fino al
31 dicembre 2024 sono state utilizzate con aliquota al 50%.
Con l’art. 1, comma 55, lettera b), 1), della Legge di Bilancio,
viene sostituito il comma 1, art. 16, del D.L. n. 63/2013, con il
seguente:
“Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel
comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026
e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con
caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una
detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese
sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute
negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo
restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo
spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento
delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese
sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese
siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un
diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale”.
Cosa cambia? Le novità possono essere riassunte nei seguenti
punti:
- dal bonus casa vengono eliminate le spese per gli interventi di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con
caldaie uniche alimentate a combustibili fossili; - l’aliquota del bonus casa sarà:
- del 36% nel 2025;
- del 30% nel biennio 2026-2027;
- il limite di spesa resta di 96.000 euro per unità
immobiliare; - nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del
diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per
interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
l’aliquota aumenta:- al 50% nel 2025;
- al 36% nel biennio 2026-2027.
Sismabonus
Con l’art. 1, comma 55, lettera b), 2), della Legge di Bilancio,
viene inserito il comma 1-septies.1, all’art. 16, del D.L. n.
63/2013, che dispone:
“Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano
anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e
2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi
agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno
2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e
2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni
2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute
per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli
anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute
dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di
godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale”.
Sostanzialmente, anche per il sismabonus – come per il bonus
casa – vengono rimodulate le aliquote utilizzabili per gli
interventi di riduzione del rischio sismico. Lo stato dell’arte è
il seguente:
- sismabonus esteso al triennio 2025-2027 con le seguenti
aliquote:- 36% nel 2025;
- 30% nel biennio 2026-2027;
- nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del
diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per
interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
l’aliquota aumenta:- al 50% nel 2025;
- al 36% nel biennio 2026-2027.
Bonus mobili
L’art. 1, comma 55, lettera b), 3), della Legge di Bilancio,
modifica il comma 2, art. 16, del D.L. n. 63/2016, disponendo una
proroga per la detrazione finalizzata all’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i
forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le
lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per
le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione (c.d. bonus mobili).
Con questa modifica viene prevista una proroga del bonus mobili
per tutto il 2025 alle stesse condizioni del 2024, quindi:
- aliquota del 50%;
- limite di spesa 5.000 euro.
Ricordiamo che il bonus mobili va ripartito tra gli aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo e a condizione che
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a
partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero
siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e
proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo
periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno
precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini
dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al
presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono del
bonus ristrutturazioni edilizie.
Ecobonus
Importanti novità anche per le detrazioni fiscali di cui
all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che com’è noto sono state prorogate dall’articolo 1, comma
48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e poi modificate dall’art.
14 del D.L. n. 63/2013.
Con la nuova legge di Bilancio viene aggiunto all’art. 14 del
D.L. n. 63/2013 il seguente comma 3-quinquies:
“La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per
le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad
esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate
a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie
di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute
nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni
2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per
gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese,
per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e
2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai
titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di
godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale”.
Come per il bonus ristrutturazioni edilizie, dunque, anche il
bonus per il risparmio energetico viene prorogato per il triennio
2025-2027 con le seguenti aliquote:
- 36% nel 2025;
- 30% nel biennio 2026-2027;
- nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del
diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per
interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
l’aliquota aumenta:- al 50% nel 2025;
- al 36% nel biennio 2026-2027.
Anche in questo caso, dall’ecobonus vengono escluse le spese per
gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Superbonus
Rilevanti e potenzialmente incostituzionali sono le modifiche
che riguardano il superbonus. L’art. 1, comma 56, delle Legge di
Bilancio dispone l’inserimento all’art. 119 del Decreto Rilancio
dei seguenti commi:
- 8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma
8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta
esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15
ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli
effettuati dai condomìni;
b) adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha
approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del
comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo,
se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione
degli edifici. - 8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente
articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del
contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal
periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata
tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella
presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta
dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta,
quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d’imposta 2024.
Il comma 8-bis.2 (potenzialmente incostituzionale) dispone un
paletto retroattivo per accedere al superbonus nel 2025. I soggetti
che vogliano utilizzare il superbonus nel suo ultimo anno (tra i
quali i condomini), alla data del 15 ottobre 2024, devono aver:
- presentato la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli
effettuati dai condomìni; - adottato la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha
approvato l’esecuzione dei lavori e presentato la CILAS, se gli
interventi sono effettuati dai condomìni; - presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo,
se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione
degli edifici.
Con il comma 8-sexies, infine, viene previsto un nuovo
“spalmacrediti” che consentirà di ripartire il 10 quote annuali di
pari importo il superbonus maturato per gli interventi e le spese
sostenute nel 2023. Sull’argomento e sulle condizioni per
l’utilizzo di questa possibilità, si ricorda la risposta dell’Agenzia
delle Entrate n. 262 del 17 dicembre 2024.
Bonus elettrodomestici
Terminiamo questa disamina con il nuovo “bonus elettrodomestici”
di cui all’art. 1, commi da 107 a 111, della Legge di Bilancio,
formalmente previsto per:
- sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e
dei relativi livelli occupazionali; - favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito
domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei
grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento
degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo.
Nel dettaglio, per l’anno 2025, è concesso ai consumatori finali
un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata
efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B,
prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale
smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
L’incentivo coprirà un massimo del 30% del costo
dell’elettrodomestico, fino ad un importo massimo di 100 euro (200
euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a
25.000 euro). Il contributo è fruibile per l’acquisto di un solo
elettrodomestico e per l’erogazione dello stesso è stato previsto
un fondo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con
una dotazione di 50 milioni di euro per il 2025.
Per l’utilizzo del contributo sarà necessario attendere la
definizione delle modalità operative con un decreto attuativo da
emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
Bilancio, a cura del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il provvedimento attuativo conterrà:
- i criteri per l’accesso ai contributi;
- le modalità di erogazione;
- i tempi di attuazione.
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