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La legge 3/2012 prevede 3 procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:
- Accordo di composizione della crisi (ACC), ora sostituito dal Concordato minore;
- Piano del consumatore (PDC), ora sostituito dal Piano di ristrutturazione dei debiti;
- Liquidazione dei beni, ora sostituito dalla liquidazione controllata.
Accordo di composizione della crisi (ACC)
Attraverso questa procedura, con l’aiuto di un professionista, è possibile concordare con tutti i tuoi creditori l’importo, le modalità e i tempi di pagamento dei tuoi debiti. Il piano economico-finanziario depositato – redatto in funzione delle tue possibilità garantendoti quanto ti è necessario per vivere – doveva ricevere il consenso del 60% dei creditori, mentre ora, con la nuova procedura, è sufficiente il consenso del 50%.
L’Accordo di Composizione della Crisi richiede il rispetto delle seguenti condizioni:
- redazione di un piano economico finanziario sostenibile che preveda modalità e scadenze per il pagamento dei debiti ed eventualmente cessione di crediti futuri;
- garanzia di pagamento integrale per i tributi UE, IVA e ritenute fiscali;
- garanzia di pagamento per i crediti impignorabili;
- possibile moratoria di 1 anno per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
- affidamento del patrimonio a un professionista nominato dal giudice.
L’iter dell’ ACC si sviluppa in questo modo:
- il debitore deposita il piano, sostenuto da un professionista;
- il giudice del tribunale competente fissa l’udienza disponendone la comunicazione ai creditori;
- tentativo di raggiungimento dell’accordo (60% dei crediti);
- se l’accordo viene raggiunto, il Giudice omologa l’ACC e ne ordina la pubblicazione;
- se non viene raggiunto, chiusura della procedura o conversione in liquidazione.
Piano del consumatore (PDC)
È la procedura più semplice, veloce e vantaggiosa, poiché richiede il solo parere del giudice. Anche in questo caso è necessario redigere un piano economico-finanziario tenendo in considerazione la tua situazione patrimoniale, ma NON è prevista l’approvazione del 60% dei creditori.
Tuttavia, solo un consumatore può beneficiarne.
Nel caso del Piano Del Consumatore le fasi prevedono:
- redazione, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi (OCC), di un piano economico finanziario sostenibile con i medesimi contenuti previsti per l’accordo di sovraindebitamento;
- verifica della fattibilità e dell’idoneità del piano – se positiva il giudice omologa il piano (NON è previsto il voto dei creditori);
- forme di pubblicità, analogamente all’accordo;
- attuazione del piano.
È prevista la possibilità della conversione in liquidazione.
Liquidazione dei beni
Questa procedura consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore.
Si può intraprendere solo nei seguenti casi:
- istanza del debitore in alternativa alle altre due tipologie di procedura (ACC o PDC);
- conversione della procedura (ACC o PDC) su istanza del debitore o di un creditore che avviene in caso di:
• annullamento dell’accordo o cessazione degli effetti del piano;
• cessazione di diritto (mancato o ritardato pagamento Erario);
• risoluzione ACC o PDC per cause imputabili al creditore.
La procedura che conduce alla liquidazione si articola in questo modo:
- il debitore presenta istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o del Professionista;
- il debitore deposita il ricorso per l’ammissione alla procedura;
- il giudice verifica i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori;
- apertura della liquidazione.
La liquidazione vera e propria invece si declina nelle seguenti fasi:
- decreto di apertura liquidazione;
- programma di liquidazione (inventario, ricezione domande di partecipazione, progetti di riparto, liquidazione di crediti e beni, riparto finale);
- decorsi 4 anni (dopo la riforma solo 3), la procedura può avere termine;
- approvazione conto di gestione e istanza per la chiusura della liquidazione;
- esdebitazione per il debitore persona fisica.
Con il nuovo Codice, inoltre, si è aggiunta anche una nuova procedura che abbiamo approfondito qui: l’esdebitazione del debitore incapiente.
L’esdebitazione conseguente alla liquidazione nella Legge 3 2012
L’esdebitazione è uno dei principali vantaggi ottenuti da cittadini e piccole imprese grazie alla legge 3/2012 e ottenerla significa liberarti definitivamente da ogni debito e riacquistare la serenità.
L’istanza di esdebitazione con la legge 3 2012 va presentata dal debitore entro 1 anno dalla chiusura della procedura di liquidazione.
Le condizioni perché l’esdebitazione si verifichi sono:
- il debitore deve aver cooperato attivamente nella procedura e non averne ritardato lo svolgimento delle operazioni;
- soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo o causa anteriore;
- il debitore deve aver svolto attività produttiva di reddito o aver cercato occupazione senza rifiutare proposte di impiego.
L’esdebitazione è esclusa nei casi in cui:
- il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo o sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;
- il debitore ha usufruito di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti;
- il debitore ha, nei 5 anni precedenti alla domanda di liquidazione, posto in essere atti in frode ai creditori;
- vi è stata condanna per uno dei reati previsti all’art. 16, L. 3/2012.
Infine, essa NON opera per:
- obblighi di mantenimento o familiari;
- risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti;
- debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura, sono stati successivamente accertati.
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