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La legge 3/2012 prevede 3 procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • Accordo di composizione della crisi (ACC), ora sostituito dal Concordato minore;
  • Piano del consumatore (PDC), ora sostituito dal Piano di ristrutturazione dei debiti;
  • Liquidazione dei beni, ora sostituito dalla liquidazione controllata.

Accordo di composizione della crisi (ACC)

Attraverso questa procedura, con l’aiuto di un professionista, è possibile concordare con tutti i tuoi creditori l’importo, le modalità e i tempi di pagamento dei tuoi debiti. Il piano economico-finanziario depositato – redatto in funzione delle tue possibilità garantendoti quanto ti è necessario per vivere – doveva ricevere il consenso del 60% dei creditori, mentre ora, con la nuova procedura, è sufficiente il consenso del 50%.

L’Accordo di Composizione della Crisi richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

  • redazione di un piano economico finanziario sostenibile che preveda modalità e scadenze per il pagamento dei debiti ed eventualmente cessione di crediti futuri;
  • garanzia di pagamento integrale per i tributi UE, IVA e ritenute fiscali;
  • garanzia di pagamento per i crediti impignorabili;
  • possibile moratoria di 1 anno per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
  • affidamento del patrimonio a un professionista nominato dal giudice.

L’iter dell’ ACC si sviluppa in questo modo:

  1. il debitore deposita il piano, sostenuto da un professionista;
  2. il giudice del tribunale competente fissa l’udienza disponendone la comunicazione ai creditori;
  3. tentativo di raggiungimento dell’accordo (60% dei crediti);
  4. se l’accordo viene raggiunto, il Giudice omologa l’ACC e ne ordina la pubblicazione;
  5. se non viene raggiunto, chiusura della procedura o conversione in liquidazione.

Piano del consumatore (PDC)

È la procedura più semplice, veloce e vantaggiosa, poiché richiede il solo parere del giudice. Anche in questo caso è necessario redigere un piano economico-finanziario tenendo in considerazione la tua situazione patrimoniale, ma NON è prevista l’approvazione del 60% dei creditori.

Tuttavia, solo  un consumatore può beneficiarne.

Nel caso del Piano Del Consumatore le fasi prevedono:

  1. redazione, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi (OCC), di un piano economico finanziario sostenibile con i medesimi contenuti previsti per l’accordo di sovraindebitamento;
  2. verifica della fattibilità e dell’idoneità del piano – se positiva il giudice omologa il piano (NON è previsto il voto dei creditori);
  3. forme di pubblicità, analogamente all’accordo;
  4. attuazione del piano.

È prevista la possibilità della conversione in liquidazione.

 

Liquidazione dei beni

Questa procedura consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore.

Si può intraprendere solo nei seguenti casi:

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

  1. istanza del debitore in alternativa alle altre due tipologie di procedura (ACC o PDC);
  2. conversione della procedura (ACC o PDC) su istanza del debitore o di un creditore che avviene in caso di:
    • annullamento dell’accordo o cessazione degli effetti del piano;
    • cessazione di diritto (mancato o ritardato pagamento Erario);
    • risoluzione ACC o PDC per cause imputabili al creditore.

La procedura che conduce alla liquidazione si articola in questo modo:

  1. il debitore presenta istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o del Professionista;
  2. il debitore deposita il ricorso per l’ammissione alla procedura;
  3. il giudice verifica i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori;
  4. apertura della liquidazione.

La liquidazione vera e propria invece si declina nelle seguenti fasi:

  1. decreto di apertura liquidazione;
  2. programma di liquidazione (inventario, ricezione domande di partecipazione, progetti di riparto, liquidazione di crediti e beni, riparto finale);
  3. decorsi 4 anni (dopo la riforma solo 3), la procedura può avere termine;
  4. approvazione conto di gestione e istanza per la chiusura della liquidazione;
  5. esdebitazione per il debitore persona fisica.

Con il nuovo Codice, inoltre, si è aggiunta anche una nuova procedura che abbiamo approfondito qui: l’esdebitazione del debitore incapiente.

L’esdebitazione conseguente alla liquidazione nella Legge 3 2012

L’esdebitazione è uno dei principali vantaggi ottenuti da cittadini e piccole imprese grazie alla legge 3/2012 e ottenerla significa liberarti definitivamente da ogni debito e riacquistare la serenità.

L’istanza di esdebitazione con la legge 3 2012 va presentata dal debitore entro 1 anno dalla chiusura della procedura di liquidazione.

Le condizioni perché l’esdebitazione si verifichi sono:

  • il debitore deve aver cooperato attivamente nella procedura e non averne ritardato lo svolgimento delle operazioni;
  • soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo o causa anteriore;
  • il debitore deve aver svolto attività produttiva di reddito o aver cercato occupazione senza rifiutare proposte di impiego.

L’esdebitazione è esclusa nei casi in cui:

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

  • il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo o sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;
  • il debitore ha usufruito di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti;
  • il debitore ha, nei 5 anni precedenti alla domanda di liquidazione, posto in essere atti in frode ai creditori;
  • vi è stata condanna per uno dei reati previsti all’art. 16, L. 3/2012.

Infine, essa NON opera per:

  • obblighi di mantenimento o familiari;
  • risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
  • sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti;
  • debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura, sono stati successivamente accertati.





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