FONTE
INPS.IT
DECRETO
ANZIANI – PRESTAZIONE UNIVERSALE
IL
SERVIZIO PERMETTE DI PRESENTARE DOMANDA DI PRESTAZIONE UNIVERSALE ASSISTENZIALE
PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ E DELL’AUTONOMIA DELLE PERSONE ANZIANE
ULTRAOTTANTENNI NON AUTOSUFFICIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA
LEGGE.
Specifico
per
Persone
anziane ultraottantenni non autosufficienti già beneficiarie dell’indennità di
accompagnamento
Pubblicazione:
30 dicembre 2024
COS’È
La
Prestazione Universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale e
istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è una
nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo
potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della
domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti.
La
Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di
accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e le ulteriori prestazioni di
cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021.
La
Prestazione Universale è erogata dall’INPS, su espressa richiesta da parte
della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti
dalla legge, anche tramite gli enti di patronato.
A
CHI È RIVOLTO
Hanno
diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti che:
abbiano
età anagrafica pari o superiore a 80 anni, e il riconoscimento di un livello di
bisogno assistenziale gravissimo;
abbiano
un ISEE socio sanitario ordinario non superiore a 6mila euro;
siano
beneficiari dell’indennità di accompagnamento.
Come
funziona
DECORRENZA
E DURATA
La
prestazione economica, esente da imposizione fiscale e non soggetta a
pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese
di presentazione della domanda ed è erogata per il periodo di sperimentazione
indicato dalla legge (art. 34 D.lgs 29/2024): 1° gennaio 2025 al 31 dicembre
2026.
QUANTO
SPETTA
La
Prestazione Universale è composta da:
una
quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui
all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Su questa quota fissa
monetaria trova applicazione il terzo comma del medesimo articolo;
una
quota integrativa definita “assegno di assistenza”, attualmente pari a 850 euro
mensili, nei limiti delle risorse disponibili.
La
quota integrativa è finalizzata a:
remunerare
il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con
mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti
collettivi nazionali di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81;
oppure:
ad
acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da
imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non
residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella
programmazione integrata di livello regionale e locale.
Le
due modalità di spesa sono alternative.
DECADENZA
La
prestazione decade, e l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può
essere erogato, nelle seguenti ipotesi:
cessazione,
per qualsiasi motivazione, del pagamento dell’indennità di accompagnamento;
attestazione
ISEE sociosanitario ordinario superiore a 6mila euro;
mancato
utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità
sopra indicate.
DOMANDA
REQUISITI
Possono
presentare la domanda tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti
sanitari e amministrativi:
età
anagrafica pari o superiore a 80 anni;
un
livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base
delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni
fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al Decreto Ministeriale n.
155 del 16 ottobre 2024 approvate con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre
2024;
un
valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le
prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in
corso di validità, non superiore a 6mila euro;
la
titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1, primo
comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Al
momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio,
il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso dei requisiti.
Accertamento
del livello di bisogno assistenziale gravissimo
Per
individuare il livello di bisogno assistenziale gravissimo, l’accertamento
viene effettuato con le modalità di cui all’articolo 29-ter del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli
archivi dell’Istituto, e della documentazione che verrà allegata
dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio
dedicato. La valutazione verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni
fornite dalla commissione tecnico- scientifica di cui all’art. 34, comma 3, del
decreto legislativo 29/2024 approvate con decreto ministeriale del 19 dicembre
2024.
In
particolare, la valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:
requisito
sanitario: valutazione della disabilità gravissima valutata sulla base dei
parametri di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016,
ovvero in tutti i casi in cui è necessaria un’assistenza continua 24 ore su 24,
a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della
quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche
alla morte;
requisito
sociale, che farà riferimento alla situazione della persona con disabilità in
ambito familiare e assistenziale sulla base del punteggio risultante dalle
risposte fornite dal richiedente la prestazione in sede di compilazione della
domanda. Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno
assistenziale gravissimo del richiedente.
Ai
fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo
dovranno risultare soddisfatti entrambi i requisiti (sanitario e sociale:
disabilità gravissima e sussistenza di un bisogno assistenziale con un
punteggio almeno pari a 8).
COME
FARE DOMANDA
Per
ottenere la prestazione l’interessato deve inoltrare richiesta all’INPS.
La
domanda può essere presentata telematicamente da chi ha un’età pari o superiore
a 80 anni o dal primo giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito
anagrafico, attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale
dell’Istituto, tramite la propria identità digitale, o tramite gli istituti di
patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
La
domanda può essere presentata per tutto il periodo della sperimentazione (fino
al 31 dicembre 2026) e, se presenti i requisiti previsti dalla legge, sarà
riconosciuta dal mese di presentazione fino a dicembre 2026.
La
lavorazione verrà avviata dalla data di presentazione della domanda, se il
requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento se
successivo.
Modalità
di pagamento della quota fissa e della quota integrativa
La
quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti
separati:
la
quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento
dell’indennità di accompagnamento;
la
quota integrativa – assegno di assistenza – viene erogata con uno specifico
pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite il servizio
“Prestazione Universale”.
Il
provvedimento di liquidazione inviato al cittadino indicherà sia la quota
fissa, con indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità
di accompagnamento, sia la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza
della rata e dell’importo mensile riconosciuto.
Rinuncia
alla Prestazione Universale
Il
cittadino può, in un momento successivo all’accoglimento della domanda, rinunciare
alla prestazione.
TEMPI
DI LAVORAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il
termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n.
241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella
tabella sono riportati sia i termini
superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. che
l’indicazione del relativo responsabile.
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