Da gennaio 2025 ci saranno alcune novità sull’assegno unico e universale per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (e senza limiti di età per i figli disabili), il sostegno economico che da marzo 2022 ha unificato in una sola agevolazione una serie di interventi a sostegno delle famiglie con figli. L’Inps ha infatti comunicato di aver aggiornato la presentazione e la consultazione delle domande del beneficio.
I pagamenti saranno gestiti tramite il sistema unico di gestione Iban (Sugi), il nuovo servizio che permette al cittadino o al patronato di inserire il proprio Iban e che può essere usato anche per altre prestazioni Inps. Nel dettaglio, al momento della presentazione di una nuova domanda o della modifica delle modalità di pagamento o del conto corrente di accredito di una domanda accolta, sarà possibile selezionare uno degli eventuali Iban già registrati e utilizzati presso l’istituto per altre prestazioni, o indicarne uno nuovo. I tutori dei minori o dei soggetti interdetti, al momento della presentazione della domanda o della modifica delle modalità di pagamento, possono indicare un Iban intestato/cointestato a ciascun soggetto tutelato per l’accredito diretto a favore del medesimo.
Sono state introdotte “ottimizzazioni” specifiche per le richieste delle maggiorazioni che spettano ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 25mila euro e ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: la procedura è stata semplificata nei casi in cui i genitori siano i medesimi per tutti i figli indicati nella domanda, rendendo quindi più fluida l’acquisizione delle informazioni necessarie.
L’Isee e la domanda
Dal prossimo anno, inoltre, il beneficio non influenzerà più il calcolo dell’Isee (ma solo per quanto riguarda l’accesso al bonus nido). Inoltre, i beneficiari non dovranno presentare nuovamente domanda per l’assegno unico: il rinnovo sarà automatico per chi già percepisce il contributo. Per tutti, il nuovo Isee dovrà essere aggiornato entro il 28 febbraio 2025. Se la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) non verrà aggiornata entro questa data, la famiglia riceverà comunque l’assegno a partire da marzo 2025, ma sarà calcolato sulla base dell’importo minimo. Qualora l’Isee venga rinnovato entro il 30 giugno 2025, l’Inps ricalcolerà l’assegno tenendo conto del reddito corretto e accrediterà gli eventuali arretrati.
Come si calcola l’assegno
L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di un Isee valido al momento della domanda, all’età e al numero dei figli, alle eventuali situazioni di disabilità dei figli. L’assegno, spiega il sito dell’Inps, è definito unico perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. Ed è universale perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 45.574,96 euro.
L’importo dell’assegno viene determinato in base all’Isee eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenendo conto dell’età dei figli a carico e di altri elementi. In particolare, è prevista:
- una quota variabile progressiva (da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con un Isee pari o superiore a 45.574,96 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità, figli di età inferiore a un anno, figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e Isee fino a 45.574,96 euro;
- una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno per il nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.
Il subentro in caso di decesso del genitore richiedente
Un’altra novità per il 2025 riguarda la “gestione proattiva” del subentro in caso di decesso del genitore richiedente. Il genitore superstite che percepiva l’assegno al 50% non è tenuto a presentare una nuova domanda: questo perché il sistema riconosce dal mese successivo alla data del decesso il diritto alla corresponsione dell’assegno al 100%. Questa regola non vale invece se l’assegno era percepito al 100% dal genitore deceduto, in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale o nei cui confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario: in questo caso è infatti necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore per effettuare il subentro automatico.
La nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda (nel caso in cui il genitore superstite sia già titolare di domanda di assegno unico per altri figli non afferenti al genitore deceduto) viene posta nello stato di “evidenza al cittadino”, affinché il genitore superstite possa spuntare il flag “responsabilità genitoriale” per legittimare il proprio subentro.
Fonte: Today.it
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