L’art. 2, comma 1, lett. d), n. 7), del DLgs. n. 87/2024, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ha sostituito l’art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997, abolendo l’obbligo di autofatturazione, da parte del cessionario/committente, nei casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.
Per le violazioni commesse fino al 30 agosto 2024, fermo restando l’obbligo del cedente/prestatore di emettere fattura, al quale è condizionata l’attuazione del rapporto privatistico avente ad oggetto l’esercizio della rivalsa dell’imposta, il cessionario/committente che, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, abbia acquistato beni/servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare, è punito con la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
La sanzione non è dovuta se il cessionario/committente regolarizza l’operazione trasmettendo al Sistema di Interscambio il “TipoDocumento” TD20, che con l’obbligo di fatturazione elettronica sostituisce l’autofattura da emettere entro tempistiche differenziate a seconda che la regolarizzazione riguardi l’omessa o l’irregolare fatturazione.
Nuova responsabilità del cliente in caso di omessa o irregolare fatturazione
A seguito delle modifiche operate dal DLgs. n. 87/2024, al cessionario/committente è applicata la sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Pertanto, il cessionario/committente non è più obbligato a regolarizzare l’operazione versando l’imposta o la maggiore imposta, ma deve segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate, entro il predetto termine di 90 giorni, tramite gli strumenti che saranno messi a disposizione del contribuente secondo le modalità successivamente individuate.
È verosimile che l’abolizione dell’obbligo di pagare l’imposta faciliterà la collaborazione del cessionario/committente.
In merito al contenuto della segnalazione, dalla Relazione illustrativa si desume che la regolarizzazione richiesta dovrebbe consistere nel comunicare all’Agenzia i dati relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni/servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.
Il riformulato art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997 esclude, inoltre, l’obbligo del cessionario/committente di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta derivati da requisiti soggettivi del predetto emittente non direttamente verificabili con la dovuta diligenza.
Tale previsione circoscrive i casi in cui il cessionario/committente è escluso dall’obbligo di verificare il regime impositivo dell’operazione applicato dal cedente/prestatore, attribuendo al cessionario/committente stesso una responsabilità che dipende dalla valutazione dell’Ufficio, con l’effetto di spingere tale soggetto a segnalare precauzionalmente le potenziali violazioni commesse dalla controparte.
Può, pertanto, ritenersi che il riformulato art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997 non recepisce pienamente il costante orientamento giurisprudenziale – disatteso dalla prassi amministrativa (C.M. n. 23/E/1999, Cap. II, § 2.7) – secondo cui, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario/committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, tra i quali rilevano i dati relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni/servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imponibile e dell’imposta (Cass. n. 37255/2022 e n. 27669/2022).
Effetti della mancata predisposizione degli strumenti per segnalare le violazioni all’Agenzia delle Entrate
Allo stato attuale, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora messo a disposizione dei contribuenti gli appositi strumenti per comunicare l’omissione o l’irregolarità della fattura, per cui si pone il problema di stabilire quale sia il comportamento richiesto al cessionario/committente per le fatture irregolari emesse o per quelle omesse che avrebbero dovuto essere emesse dal 1° settembre 2024, rispetto alle quali il cessionario/committente sarebbe tenuto a comunicare la violazione entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Una prima possibilità è quella di ritenere che il cessionario/committente debba continuare ad applicare la procedura di regolarizzazione basata sull’emissione dell’autofattura con TipoDocumento “TD20” e, quindi, a versare la relativa IVA.
La tesi opposta è quella di escludere qualsiasi obbligo in capo al cessionario/committente, in quanto, da un lato, la regolarizzazione mediante autofattura è stata abolita e, dall’altro, il nuovo adempimento comunicativo non può essere ottemperato in assenza degli appositi strumenti che devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
La soluzione intermedia potrebbe essere quella di attenersi alla nuova responsabilità prevista dal riformulato art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997, con la comunicazione, via PEC, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente/prestatore, dei dati relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni/servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.
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