Naspi. La modalità di calcolo in assenza di retribuzione

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Assegno unico e universale
IL NUOVO SERVIZIO DI DOMANDA

Con il messaggio Inps del 13 dicembre scorso, n. 4253, l’Istituto di previdenza ha comunicato di aver aggiornato la presentazione e la consultazione delle domande di Assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico.
Al fine di rispondere con efficacia alle esigenze degli utenti, il servizio offre un’esperienza di utilizzo intuitiva e agevole, una nuova veste grafica e presenta le seguenti novità:
Integrazione al “Sistema unico di gestione iban” (Sugi).
La gestione dei pagamenti dell’Auu sui conti correnti è stata semplificata con l’integrazione al “Sistema Unico di Gestione Iban” (Sugi);
Accredito diretto dell’assegno a favore del tutelato
I tutori dei minori o dei soggetti interdetti, al momento della presentazione della domanda o della modifica delle modalità di pagamento, hanno la possibilità di indicare un Iban intestato/cointestato a ciascun soggetto tutelato per l’accredito diretto a favore dello stesso;
Semplificazione della modalità di presentazione della domanda
Introdotte ottimizzazioni specifiche per le richieste delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei familiari con l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25.000 euro e ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro. La procedura è stata semplificata nei casi in cui i genitori siano i medesimi per tutti i figli indicati nella domanda, rendendo più fluida l’acquisizione delle informazioni necessarie;
Subentro del genitore superstite
Il genitore superstite che percepiva l’assegno al 50% non deve presentare una nuova richiesta in quanto il sistema riconosce dal mese successivo alla data del decesso il diritto alla corresponsione dell’assegno al 100%.
Se l’assegno era percepito al 100% dal genitore deceduto, in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale o nei cui confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario, è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico.
Per ulteriori dettagli, è comunque possibile consultare il messaggio 13 dicembre 2024, n. 4253 al quale si rimanda per maggiori informazioni.

 

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Naspi
LA MODALITA’ DI CALCOLO IN ASSENZA DI RETRIBUZIONE

Con il messaggio Inps del 13 dicembre scorso, n. 4254, l’Istituto di previdenza fornisce indicazioni per il calcolo della prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda di Naspi, non abbia alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi), in quanto posto, per tutto il quadriennio, in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’Inps.
In assenza di retribuzione imponibile, quindi, si può procedere alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa, relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi conguagliate da quest’ultima o direttamente da parte dell’Istituto.
Con un successivo messaggio, l’Inps fornirà alle Strutture territoriali ulteriori indicazioni operative per la gestione del caso in oggetto.

 

Nuove funzionalità
PORTALE CONTRIBUTIVO DELLE AZIENDE E INTERMEDIARI

Con il messaggio del 13 dicembre scorso, n. 4255, l’Istituto di previdenza informa che, all’interno del Portale contributivo delle aziende e intermediari, sono disponibili nuove funzionalità.
Sarà possibile usare:
nuovi criteri di ricerca in caso di denunce, rettifiche, Vig;
nuovi tag.
inserite nuove voci di menu.
Per i debiti, è ora possibile eseguire una ricerca di:
“Debiti”;
“Compensazioni F24”;
“Rimborsi”
“Domanda Azienda”.
Inoltre, sono stati aggiornati tutti i report in formato pdf ed excel, mentre per le variazioni è disponibile una nuova modalità che consente la ricerca delle informazioni generali e di dettaglio (“Denuncia Aziendale”, “Denunce individuali” e “Cig”).

 

Manovra 2025
IN PENSIONE A 64 ANNI CON I FONDI COMPLEMENTARI

Arriva una novità sul fronte pensionistico, introdotta con un emendamento alla legge di Bilancio, con La finalità di rendere più flessibile l’ammissione alla pensione: sarà infatti possibile accedervi a 64 anni, cumulando gli importi del fondo complementare, ma solo se si hanno già 20 anni di contributi e se si è pienamente nel regime contributivo.
La somma dei contributi previdenziali con l’aggiunta di quelli complementari vale infatti ai fini del raggiungimento dell’importo richiesto per accedere alla pensione.
Con la modifica presentata alla Legge di bilancio, la somma tra contributi previdenziali e fondi complementari viene ammessa per il raggiungimento dell’importo richiesto a fini pensionistici.
L’attuale normativa consente di andare in pensione a 64 anni ai lavoratori in regime contributivo, con un minimo di 20 anni di contributi, solo se l’importo dell’assegno che si percepirà è pari a 3 volte la pensione minima per gli uomini e 2,8 volte per le donne. La novità consiste nel fatto che per raggiungere questo importo può essere utilizzata anche la rendita del fondo previdenziale complementare.
Secondo le stime, la norma dovrebbe per adesso toccare da vicino una platea piuttosto ristretta, calcolando che i lavoratori che operano nel pieno regime contributivo hanno al massimo 28 anni di contributi, 8 in più del minimo richiesto. Un maggiore effetto è atteso a partire dal 2030 quando una quota più consistente di lavoratori avrà maturato i requisiti minimi.
Nell’ipotesi che la cumulabilità con i fondi previdenziali complementari venga estesa anche ai lavoratori che operano nel regime misto (retributivo-contributivo) pre-1996, la platea interessata salirebbe a 80mila. Come dichiarato da esponenti di governo e maggioranza, l’obiettivo resta favorire la flessibilità in uscita senza penalizzazioni.
Da tempo oggetto di potenziamento da parte di governo e maggioranza, i fondi complementari rientrano tra gli strumenti di risparmio privati che i lavoratori possono attivare per integrare l’assegno obbligatorio del sistema pubblico, quindi dell’Inps. Di fatto, spostando una determinata cifra, come per esempio il Trattamento di fine rapporto (Tfr), si crea una rendita che al momento dell’uscita dal lavoro si aggiungerà all’importo percepito mensilmente come pensione.
Sull’uso dei fondi complementari per la pensione anticipata resta critica la posizione dei sindacati. Secondo la Cgil l’emendamento “certifica come nonostante le promesse di superamento della Legge Fornero sarà l’unica norma con cui si potrà essere ammessi al pensionamento nel presente e in futuro”. Per la segretaria confederale Lara Ghiglione “per coloro che utilizzeranno questa uscita non saranno più necessari 20 anni, ma dal 2025 ne saranno richiesti 25 e dal 2030 addirittura 30, con un importo soglia che in questo caso dovrà raggiungere 3,2 volte l’assegno sociale, ovvero 1.710 euro circa, 400 euro in più rispetto all’importo soglia del 2022”.

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Evento Civ Inps
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE UNSCITE DELL’INPS

Si è tenuto il 16 dicembre scorso, nella cornice di Palazzo Wedekind a Roma, l’evento “La natura delle entrate e delle uscite dell’Inps in rapporto alla dimensione previdenziale e assistenziale delle prestazioni”, un incontro organizzato dal Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza per presentare contestualmente le proprie analisi e quelle curate dalla Direzione centrale Studi e Ricerche dell’Istituto.
Gli approfondimenti evidenziano come negli anni, alle originali forme di protezione gestite dagli Istituti previdenziali pubblici (rivolte esclusivamente ai lavoratori dipendenti e finanziate prevalentemente dalla contribuzione obbligatoria dei lavoratori e delle imprese), si sono aggiunte progressivamente altre prestazioni, di natura perlopiù assistenziale, quali il sostegno alla famiglia, le misure di contrasto alla povertà e altri provvedimenti – strutturali o temporanei – spesso definiti “bonus”.
Le ricerche mostrano come la spesa pensionistica, in termini reali, sia stata negli ultimi anni sostanzialmente stabile, soprattutto per effetto delle due riforme in materia, la Riforma Dini e la Riforma Fornero, che hanno fortemente ritracciato verso il basso la curva di crescita della spesa, malgrado la successiva introduzione di alcune forme di flessibilità in uscita (Quota 100, Ape sociale, intervento a favore dei lavoratori Precoci e Opzione donna).
Sul versante delle entrate dell’Istituto di previdenza, questo processo ha determinato una crescita della contribuzione sostanzialmente allineata alla dinamica inflattiva e del mercato del lavoro (del 28% nel decennio che va dal 2013 al 2023), mentre sono progressivamente aumentati in termini reali i trasferimenti derivanti dalla fiscalità generale, la Gias, in particolare per sostenere le nuove prestazioni sociali (+65,8%).
Pertanto, il rapporto tra il gettito contributivo e i trasferimenti dalla fiscalità generale in questi anni si è modificato accrescendo sensibilmente il peso di questi ultimi.
Gli studi presentati nel convegno hanno messo in evidenza che la parte maggioritaria dei trasferimenti statali è destinata a sostenere le misure pensionistiche (il 56,6%), per la componente assistenziale (come le integrazioni alle pensioni più basse, le pensioni e gli assegni sociali e di invalidità) ma anche per cofinanziare le varie gestioni previdenziali.
Dalla ricerca è emerso peraltro che una parte della spesa, non propriamente “assistenziale”, viene sostenuta da quote di trasferimenti erariali.
Analizzando, invece, la natura delle prestazioni – in rapporto alla prova dei mezzi e agli specifici requisiti d’accesso – si evidenziano situazioni ibride, come le diverse “Quote” pensionistiche, la cosiddetta quattordicesima, l’intervento a favore dei lavoratori precoci e, al di fuori delle prestazioni pensionistiche, lo stesso Assegno unico universale.
Il Civ Inps, partendo dalle elaborazioni presentate, rileva e pone all’attenzione di tutti i soggetti, istituzionali, politici e sociali interessati, alcune riflessioni sul sistema di protezione sociale del Paese, in grado di guardare anche alla prospettiva futura, considerando le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche in corso, in particolare quelle che coinvolgono il sistema produttivo, il mercato del lavoro, la struttura demografica. In questo ambito si collocano, in senso trasversale, anche le politiche di pari opportunità e di sostegno al lavoro femminile, giovanile e le politiche di governo dei flussi migratori e dell’accoglienza.
Ciò che è necessario, a parere del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente assicuratore, è l’apertura di una riflessione attenta ai temi della sostenibilità sociale ed economica del sistema, in grado di coniugare la capacità di rispondere ai nuovi bisogni sociali con una conseguente, e coerente, politica delle risorse.

 

Inps
INDETTO IL CONCORO PUBBLICO PER 138 FUNZIONARI SANITARI

Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2024, n. 120 è stato indetto il concorso pubblico, (di cui abbiamo già parlato nella scorsa rubrica) per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 138 funzionari sanitari (Infermieri ndr) nei ruoli del personale dell’Inps.
Ricordiamo che la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura presente sul portale del reclutamento InPA.
La compilazione e l’invio online della relativa istanza devono essere completati entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul portale InPA.
Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda il portale non permetterà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio dell’istanza di partecipazione.
I requisiti di ammissione e ogni altra disposizione in merito alla procedura concorsuale sono comunque contenuti nel bando pubblicato sul portale dell’Istituto previdenziale, a cui si rinvia integralmente.

 

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