Responsabilità contrattuale verso l’INPS per la banca che paga ratei di pensione indebiti

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Il contegno dell’istituto di credito, il quale abbia pagato a un delegato somme per ratei di pensione non più spettanti a fronte dell’avvenuto decesso del delegante, dà luogo a responsabilità risarcitoria di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c. nei confronti dell’ente previdenziale.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31844 dell’11 dicembre 2024.

Nel caso di specie, l’INPS aveva convenuto in giudizio per il risarcimento del danno una banca, colpevole di aver corrisposto a Tizia i ratei di pensione spettanti alla madre già defunta: la firma di quest’ultima era stata falsamente apposta alle deleghe presentate per l’incasso, ma l’istituto di credito non ne aveva debitamente verificato l’autenticità.

Sul piano giuridico, era necessario stabilire se la responsabilità risarcitoria invocata dall’ente previdenziale avesse natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o fosse, per converso, riconducibile al genus della responsabilità contrattuale.
La questione ha una notevole rilevanza pratica, laddove si consideri che le due forme di responsabilità sopra citate divergono profondamente tra loro quanto a elementi costitutivi, distribuzione degli oneri probatori tra le parti e termini di prescrizione della pretesa risarcitoria.

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L’art. 2043 c.c. entra in gioco allorché il danneggiante, non legato al danneggiato da un rapporto di tipo contrattuale, si sia reso protagonista di un fatto illecito doloso o colposo produttivo di un ingiusto pregiudizio. Il danneggiato che invochi in giudizio il diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale deve dimostrare il fatto illecito, l’elemento soggettivo a esso sotteso (dolo o colpa), il danno (nell’an e nel quantum), nonché il collegamento causale tra questo e la condotta illecita. Inoltre, ai sensi dell’art. 2947 comma 1 c.c., il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. si prescrive, in genere, nel termine di 5 anni.

Decisamente più favorevole per la vittima del pregiudizio è il regime della responsabilità ex art. 1218 c.c., la quale, di norma, postula l’esistenza di un contratto tra le parti e l’inadempimento di un’obbligazione da esso nascente. In tal caso, infatti, per giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 13533/2001), il danneggiato potrà limitarsi ad allegare (e non provare) in giudizio l’altrui inadempimento, dovendo invece dimostrare l’esistenza del contratto, il danno sofferto, il nesso causale tra questo e l’inadempimento del convenuto. La pretesa risarcitoria del creditore soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Nella concreta fattispecie vagliata dalla Cassazione, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda proposta dall’INPS proprio sul rilievo che la responsabilità della banca, non legata all’ente previdenziale da alcun rapporto di tipo contrattuale, fosse riconducile all’art. 2043 c.c.; pertanto, essendo già spirato il termine di prescrizione quinquennale al momento dell’instaurazione del giudizio, la pretesa risarcitoria non avrebbe più potuto trovare accoglimento.
Per la Suprema Corte, le conclusioni raggiunte dal giudice di merito circa l’inquadramento giuridico della responsabilità della banca si pongono in contrasto con i principi altrove enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, presso la quale è ormai pacifico che la responsabilità di tipo contrattuale può configurarsi non soltanto nei casi in cui l’obbligazione inadempiuta trova la propria fonte in un contratto, ma anche quando l’inadempimento sia posto in essere nell’esercizio di attività professionali riservate dalla legge a determinati soggetti, sottoposti a previa verifica della loro specifica idoneità e a permanente controllo nello svolgimento dell’attività (Cass. SS.UU. nn. 6216/2005 e 577/2008).

Sulla scia di tale principio, la Cassazione ha, ad esempio, riconosciuto il fondamento contrattuale della responsabilità risarcitoria della banca nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’inesatta indicazione dell’IBAN (Cass. n. 17415/2024).

Conclusivamente, la sentenza in commento ha ritenuto di dover dare continuità all’arresto n. 14712/2007, con il quale le Sezioni Unite hanno avallato la tesi della natura contrattuale della responsabilità risarcitoria della banca, anche a fronte di inadempimenti produttivi di danni nella sfera di soggetti non legati all’istituto di credito da un vincolo contrattuale. In quella sede, si è osservato che “il banchiere è un soggetto dotato di specifica professionalità, la quale si riflette necessariamente sull’intera gamma delle attività da lui svolte nell’esercizio dell’impresa bancaria e sui rapporti che in quella attività sono radicati, trattandosi di rapporti per la corretta attuazione dei quali egli dispone di strumenti e competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno e che giustificano, per un verso, l’affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte sua, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui egli incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge”.



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