AMANTEA (cs) – La consigliera comunale di minoranza e capo gruppo di “Per Amantea”, Emilia Di Tanna, ha protocollato in Comune una istanza per chiedere delucidazioni al sindaco Vincenzo Pellegrino ed alla sua maggioranza circa l’utilizzo dei mezzi di informazione (prevalentemente social e Zippa 29) da parte degli amministratori in carica.
Una presa di posizione, quella della Di Tanna, stuzzicata da un recente intervento da parte del sindaco che puntava il dito contro “Calabria Inchieste” per la diffusione del video relativo alla riunione in seno alla cittadella regionale relativamente alle problematiche sollevate dallo stesso Pellegrino sull’Ats3.
In virtù di ciò la consigliera di minoranza ha fatto emergere una serie di irregolarità portate avanti dall’amministrazione Pellegrino dall’atto del suo insediamento. Ecco di cosa si tratta.
«Richiamata la normativa vigente relativa al diritto di accesso dei consiglieri comunali: previsione normativa e la ratio legis “L’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), nel disciplinare le prerogative dei consiglieri comunali, dispone che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge», scrive la Di Tanna
Lo spazio di accesso dei consiglieri comunali, come noto, «è alquanto ampio, ben
maggiore di quello riservato dall’ordinamento ai cittadini ai sensi dell’art. 10 del
Tuel, dalla legge n. 241/1990 e dal d.lgs. n. 33/2013, in ragione del munus (potere)
pubblico di cui sono investiti per effetto della loro democratica elezione da parte del corpo elettorale ed in relazione alle prerogative d’indirizzo e di controllo che
individualmente e collegialmente dispongono ai sensi del Tuel».
Come più volte sostenuto dalla «Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010 e del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010), il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, … del comune, nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato».
La ratio della norma che «riconosce ai consiglieri comunali la più ampia ed esaustiva
conoscenza di tutte le notizie relative all’organizzazione amministrativa è infatti quella di
favorire lo svolgimento del loro mandato rappresentativo della collettività con metodo democratico, mediante la verifica ed il controllo dell’attività degli organi dell’ente locale; per tale ragione è sufficiente che la conoscenza dei dati, delle informazioni e dei documenti sia utile all’espletamento del mandato rappresentativo, senza che sia richiesta anche la sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra tale conoscenza e l’esercizio del mandato».
Come sopra accennato, «tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde potere esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della stessa amministrazione, opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza)».
Conseguentemente, «gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso
intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere
comunale e le modalità di esercizio del potere da questi espletato».
Viste le norme succitate, visto e ascoltato «quanto sostenuto dal Sindaco di Amantea in merito alla violazione della privacy a suo avviso avvenuta in ambito giornalistico, e viste le ripetute azioni di “libero utilizzo di dirette social” da parte del Sindaco non solo in ambienti extra-istituzionali (ove tali richiami potrebbero non essere necessari), ma soprattutto istituzionali (uffici comunali-ufficio del Sindaco presso la casa comunale ove deve necessariamente essere rispettata la normativa vigente in materia)»,
la consigliera Di Tanna «sottopone ai soggetti destinatari la presente Istanza: quali sono i documenti, le liberatorie sottoscritte da ogni singolo Consigliere, sia di maggioranza che di minoranza, che rendono possibile, a rigor di legge, le riprese del consiglio comunale di Amantea effettuate nel corso di questi ultimi anni? Sulla base del regolamento vigente queste ultime sono state preventivamente autorizzate? Siamo certi che i monologhi del sindaco di Amantea siano preventivamente autorizzati con apposita delibera che possa inquadrare il servizio reso da Zippa 29 in linea con le normative vigenti? Sono stati pubblicati avvisi, pubblicizzate manifestazioni di interesse o effettuati affidamenti diretti atti a motivare la scelta univoca sempre dello stesso vettore comunicativo?».
Se ciò non fosse, «come mai non è stato rispettato il criterio della rotazione di tutti i soggetti atti alla comunicazione e informazione istituzionale presenti sul territorio, in tutte le interviste e comunicazioni dirette del Sindaco espletate all’ interno della sede istituzionale del Comune di Amantea? Sul sito del Comune di Amantea non vi sono avvisi e/o manifestazioni di interesse, o delibere di affidamento diretto del servizio, per garantire, sul principio della concorrenza e della rotazione, la partecipazione di altri soggetti autorizzati all’effettuazione di interviste e/o riprese dalla casa comunale».
Infine: «Laddove esista tale documentazione, chiediamo formalmente di venirne in
possesso celermente. Siamo dunque certi che il sindaco rispetti i canoni operativi della legge 150/2000? Se così non fosse chiediamo formalmente di conoscere il parere del garante della privacy. A tutto quanto richiesto nella presente istanza chiediamo una celere risposta scritta».
stefaniasapienza@calabriainchieste.it
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