IN BREVE
ADEMPIMENTI
Come conservare le dichiarazioni fiscali presentate in via telematica da parte degli intermediari abilitati
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
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ACCERTAMENTO
Termini di decadenza dell’accertamento fiscale
Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, al quale rimanda l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997 in tema di IRAP; per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all’IVA devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Quest’anno, a rendere un po’ più articolata la situazione dei termini di decadenza, interessati da continue proroghe, ma anche, in alcuni casi, da riduzioni collegate a regimi “premiali”, è intervenuto da ultimo l’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024, convertito dalla legge n. 143/2024, che, nel disciplinare il “regime del ravvedimento”, ha introdotto un differimento dei termini di decadenza per l’accertamento degli anni di imposta oggetto della sanatoria.
Per i contribuenti si presentano tre diverse possibilità:
- quella dei termini di decadenza ordinari, prorogati per effetto dell’adesione al CPB e/o al regime del ravvedimento;
- quella relativa al caso in cui per uno o più anni di imposta il contribuente abbia conseguito un punteggio almeno pari ad 8 ai fini ISA;
- quella relativa al caso in cui il contribuente, avvalendosi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, abbia comunicato all’Agenzia delle Entrate, nel quadro RS della dichiarazione, di aver effettuato sia gli incassi sia i pagamenti di importi superiori a 500 euro esclusivamente con mezzi tracciati.
Al 31 dicembre 2024 quindi scadono i termini di accertamento per:
- il periodo d’imposta 2018 secondo le regole ordinarie;
- il periodo d’imposta 2019 per chi ha ottenuto un punteggio ISA maggiore o uguale a 8 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento;
- il periodo d’imposta 2020 per chi si è avvalso della facoltà ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento.
I termini indicati sono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e sono validi alle seguenti quattro condizioni:
- assenza di dichiarazione integrativa, perché la presentazione comporta un nuovo decorso dei termini, seppure “limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione” (siano essi a favore o a sfavore);
- assenza dello schema di atto: se il termine assegnato dall’Ufficio per le controdeduzioni (normalmente, 60 giorni) scade oltre il termine di decadenza ordinario, o nei 120 giorni precedenti, il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo al termine per l’esercizio del contraddittorio, per effetto del comma 3 dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000;
- non applicazione della proroga di 85 giorni di cui all’art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020; al momento nel panorama giurisprudenziale sembra prevalere la tesi più favorevole al contribuente, ma sul punto si pronuncerà a breve la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, sollecitata da un’ordinanza della CGT di I grado di Lecce del 19 novembre 2024. Diversamente, occorrerebbe aggiungere i detti 85 giorni al 31 dicembre (ma solo per i termini che ricadono nell’intervallo 8/03/2020 – 31/05/2020, e quindi, in pratica, solo in relazione all’anno d’imposta 2018);
- inapplicabilità dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento qualora i contribuenti omettano di indicare nel quadro RW le attività detenute nei “paradisi fiscali” e gli Uffici si avvalgano della presunzione secondo cui tali attività sono costituite con redditi non dichiarati in Italia.
IVA
Il versamento dell’acconto IVA
Venerdì 27 dicembre 2024 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2024.
Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2023 con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2024 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2024 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
- storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno);
- analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2024;
- previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
IMPRESE
Il documento “Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche”: uno strumento utile alle PMI
Tavolo per la Finanza Sostenibile, Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche
Il “Tavolo per la Finanza Sostenibile” ha pubblicato la versione definitiva del documento “Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche“.
Il Documento propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG. Si compone delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche” e della “Guida Metodologica” con i relativi allegati e propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG.
L’utilizzo da parte delle PMI e delle banche è su base volontaria e il Documento non si propone quale standard di rendicontazione quanto piuttosto come uno strumento per la semplificazione dello scambio informativo tra banche e imprese, evitando, nei limiti del possibile, la proliferazione di richieste complesse e diversificate.
Vengono valorizzate le differenti caratteristiche dimensionali delle imprese e, pertanto, la loro differente capacità (in termini di risorse, know how, processi e personale dedicato) di fornire l’informativa richiesta. Viene infatti proposto un approccio modulare (che distingue tra informazioni con Priorità 1 e con Priorità 2) che si basa su una definizione di microimpresa non rigidamente predeterminata a priori, ma da individuarsi, nel rapporto banca/impresa, nella fase precedente alla resa dell’informativa. In linea con il principio di proporzionalità e con la natura volontaria del Documento, la scelta di limitare l’informativa alle sole informazioni con Priorità 1 potrà tenere conto dei requisiti dimensionali individuati dalle suddette normative e raccomandazioni europee, affidando alle parti coinvolte (PMI e banche) la selezione delle informazioni da richiedere con riferimento ai tali livelli di priorità.
Come già detto, l’utilizzo del modello proposto è su base volontaria ma l’adozione di un modello standardizzato e condiviso potrebbe essere un valido strumento per semplificare e ridurre gli oneri che le PMI devono sopportare per far fronte alle richieste delle controparti:
- sia delle banche (le imprese che hanno rapporti con più banche si trovano spesso a fronteggiare richieste simili ma differenziate, che aumentano gli oneri di risposta);
- sia dagli altri soggetti coinvolti delle “catene del valore” (in primis le grandi imprese committenti).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate: come comportarsi
Agenzia delle Entrate, FAQ 6 dicembre 2024
In una FAQ pubblicata il 6 dicembre è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate come comportarsi in caso si ricevesse una comunicazione, da parte della stessa Agenzia, inerente una possibile anomalia relativa al reddito dichiarato.
Se, da un esame della propria dichiarazione, non si riscontrassero inesattezze, non occorre fare nulla. La comunicazione ricevuta, spiega l’Agenzia delle Entrate, ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro alla stessa Agenzia.
Il senso della comunicazione inviata, infatti, è quello di richiamare l’attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori.
Nel caso in cui, dopo aver ricevuto la comunicazione, si riscontrasse invece un’anomalia nella propria dichiarazione, il sistema tributario mette a disposizione del contribuente diverse possibilità, a cominciare dal ravvedimento operoso che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Accesso al CPB e fuoriuscita dal regime forfetario per superamento soglia dei 100.000 euro
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 6 dicembre 2024, n. 248
Con la recente Risposta n. 248 del 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche il contribuente che nel 2024 abbia adottato il regime forfetario e, nel corso del medesimo anno, ne sia fuoriuscito per il superamento del limite di 100mila euro dei compensi, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero periodo d’imposta, può aderire al concordato preventivo biennale, a condizione che il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla relativa proposta di concordato.
SOCIETÀ
Rendicontazione di sostenibilità (ESG): decorrenza dell’obbligo per superamento dei parametri quantitativi
Il 25 settembre 2024 è entrato in vigore in Italia il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, di recepimento della Direttiva Europea n. 2022/2464 “CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive”, con la pubblicazione in G.U. n. 212 del 10 settembre 2024. La direttiva CSRD ha ad oggetto la rendicontazione integrata di sostenibilità aziendale e sostituisce la precedente Non Financial Reporting Directive – NFRD (Direttiva 2014/95/UE) sulla rendicontazione non finanziaria, che era attuata in Italia dal D.Lgs. n. 254/2016.
Sono obbligate alla rendicontazione di sostenibilità le aziende (o i gruppi di imprese) che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti dimensionali.
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IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: online la guida aggiornata
Agenzia delle Entrate, Guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida per il versamento dell’imposta bollo sulle fatture elettroniche, alla luce della nuova funzionalità recentemente introdotta, che prevede che il contribuente o l’intermediario delegato possano richiedere assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, attraverso il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.
TRIBUTI LOCALI
IMU: in mancanza del nuovo “Prospetto” si applicano le aliquote base
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato 28 novembre 2024
Con Comunicato del 28 novembre il MEF (Dipartimento delle Finanze) ricorda che, in considerazione dell’obbligo, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell’IMU, in caso di mancata elaborazione e trasmissione dello stesso tramite l’apposita applicazione informatica, si applicano le aliquote di base (art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019).
Lo stesso vale anche nel caso in cui il Comune abbia stabilito l’aliquota dell’IMU oltre la misura massima dell’1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi fino a quando il Comune non approvi una prima delibera secondo le modalità stabilite.
Sul sito del MEF sono disponibili le linee guida aggiornate per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU.
VERSAMENTI
Agenzia delle Entrate: nuove causali contributo richieste dall’Inps
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 dicembre 2024, n. 61/E
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 dicembre 2024, n. 62/E
Con due separate Risoluzioni (n. 61/E e n. 62/E del 9 dicembre), l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24:
- dei contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari). Si tratta delle seguenti causali contributo:
- “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa;
- “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;
- “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;
- “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;
- “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;
- “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”;
- dei contributi previdenziali della Gestione separata mediante rateazione. Si tratta della causale contributo “RUGS”, denominata “Rateazione Gestione separata”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo è esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna 2 “a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato “MM/AAAA”.
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni prima casa soggetti AIRE rientrati in Italia: il beneficio decade se la residenza non viene trasferita entro 18 mesi
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 2 dicembre 2024, n. 238
Con Risposta a istanza di interpello n. 238 del 2 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni “prima casa” spettano ai cittadini trasferiti all’estero per motivi di lavoro al momento della stipula del contratto di compravendita dell’immobile situato in Italia.
Non spettano, invece, nel caso in cui non venga rispettato il requisito temporale del trasferimento della residenza nel Comune dell’abitazione acquistata entro diciotto mesi dall’acquisto.
Inoltre, non è possibile rettificare, tramite un atto integrativo, la dichiarazione precedentemente resa nell’atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto.
Laddove, invece, sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile presentando un’apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni prima casa: online la guida del Notariato
Consiglio Nazionale del Notariato, Guida “Agevolazioni fiscali prima casa: istruzioni per l’uso”
“Agevolazioni fiscali prima casa: istruzioni per l’uso” è la guida realizzata Consiglio Nazionale del Notariato che si propone come strumento di supporto per tutti coloro che si trovino nella condizione di acquistare una casa per la prima volta, con tutti i dubbi ed i timori che possono nascere, legati, principalmente, all’investimento economico. Le spese da sostenere per l’acquisto della prima casa, infatti, sono molte. Oltre a quelle strettamente connesse all’atto di acquisto dell’immobile (eventuale ristrutturazione, arredamento), è necessario tenere conto anche dei costi successivi.
La guida pubblicata si concentra principalmente sulle implicazioni fiscali connesse all’acquisto di una proprietà.
È di facile consultazione, in quanto strutturata con la tecnica della domanda/risposta, e contiene diverse tabelle riassuntive per individuare in breve tempo l’argomento di interesse.
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni “prima casa under 36” anche con contratto preliminare entro il 2023 e definitivo entro il 2024
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 5 dicembre 2024, n. 5
Con Principio di diritto n. 5 del 5 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione “prima casa under 36”, il cui perimetro temporale è stato ampliato dal decreto Milleproroghe 2023, può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024, anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’art. 64 del D.L. n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), ma comunque entro il 31 dicembre 2023.
A norma del comma 9 del medesimo art. 64, precisano infatti le Entrate, la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, è subordinata alla condizione che il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023.
IRPEF
Bonus Natale: anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Approfondimento Bonus Natale del 28 novembre 2024
Nel caso in cui un lavoratore abbia redditi derivanti dalla locazione di immobili tassati con la cedolare secca, deve considerarli ai fini del calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro per l’accesso al Bonus Natale.
A stabilirlo è l’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, che al comma 7 prevede che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.[…]”.
Pertanto, anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia di 28.000 euro per il diritto al bonus.
Il chiarimento è contenuto nell’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 28 novembre.
IMPOSTE DIRETTE
Pubblicata in G.U. la Riforma IRPEF-IRES
D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), attuativo della Legge delega n. 111/2023, è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 294 del 16 dicembre 2024. Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano le diverse categorie reddituali.
Nel dettaglio, per i redditi da lavoro autonomo viene razionalizzata tale categoria reddituale con una sostanziale semplificazione del sistema, avvicinandola a quella del reddito d’impresa. Inoltre, viene introdotta la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. A questo intervento, si aggiunge anche quello relativo sui redditi agrari, dove vengono introdotte regole che valorizzano le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponiche. Anche il reddito d’impresa viene rivisto. Si riduce il doppio binario civilistico-fiscale e si rivoluziona il sistema di riporto delle perdite infragruppo, allineandolo agli standard europei. Viene inoltre disciplinata la scissione per scorporo e riviste le operazioni di conferimento e liquidazione. Il provvedimento entra in vigore il 31 dicembre 2024.
APPROFONDIMENTI
ADEMPIMENTI
La conservazione delle dichiarazioni fiscali
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’interpello aveva chiarito che:
- la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica;
- le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
- una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
- se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.
Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.
Tale impostazione è stata ribadita dall’Agenzia con la risposta a istanza di interpello n. 217 del 26 aprile 2022.
SOCIETÀ
L’obbligo di rendicontazione di sostenibilità (ESG)
Il 25 settembre 2024 è entrato in vigore in Italia il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, di recepimento della Direttiva Europea n. 2022/2464 “CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive”, con la pubblicazione in G.U. n. 212 del 10 settembre 2024. La direttiva CSRD ha ad oggetto la rendicontazione integrata di sostenibilità aziendale e sostituisce la precedente Non Financial Reporting Directive – NFRD (Direttiva 2014/95/UE) sulla rendicontazione non finanziaria, che era attuata in Italia dal D.Lgs. n. 254/2016.
Sono obbligate alla rendicontazione di sostenibilità le aziende (o i gruppi di imprese) che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti dimensionali.
Obbligo dal 2025 (anno fiscale 2024)
Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni con:
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 500;
- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro.
Obbligo dal 2026 (anno fiscale 2025)
Le grandi imprese (e i gruppi di imprese che a livello consolidato) superano 2 dei 3 seguenti parametri:
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250;
- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro.
Obbligo dal 2027 (anno fiscale 2026)
Le piccole e medie imprese quotate (PMI), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo (“captive”) con:
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;
- totale dello stato patrimoniale: superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore 900 mila euro e inferiore a 50 milioni euro.
Obbligo dal 2028 (anno fiscale 2027)
Società figlie e succursali di società madri extra-europee per le quali la capogruppo ha generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione, ricavi netti superiori a 150 milioni di euro e:
- un’impresa figlia soddisfa i requisiti dimensionali della CSRD;
- una succursale ha generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente.
Una specifica FAQ della Commissione Europea, alla quale si è allineata Assonime con la sua circolare n. 21 del 7 novembre 2024, ritiene che il passaggio dimensionale rilevi già nel secondo esercizio in cui si superano i limiti dimensionali; quindi se una società superasse i limiti nell’esercizio 2025 e 2026, la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere pubblicata in riferimento all’esercizio 2026 (nel corso dell’esercizio 2027).
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 27 dicembre 2024 | IVA | Termine per il versamento dell’acconto IVA | Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. | Mod. F24 online |
Bientina lì, 20/12/2024
Studio Mattonai
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