È stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, dalle imprese odontotecniche e dalle imprese di restauro di beni culturali, scaduto il 31 dicembre 2022. L’accordo è stato sottoscritto tra le Federazioni aderenti a Confartigianato Imprese, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.
Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale.
1. Decorrenza e durata
Il contratto ha validità quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2026, sia per la parte economica che per quella normativa e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
2. Ampliamento della sfera di applicazione del CCNL
La sfera di applicazione del CCNL viene allargata a:
- imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine;
- imprese (anche non artigiane) che operano nei settori della metalmeccanica ed installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività subacquee.
3. Incrementi retributivi
È previsto un aumento retributivo mensile, a regime. L’erogazione di tale incremento è prevista in quattro tranches:
- 1° tranche a partire dal mese di dicembre 2024;
- 2° tranche a partire dal mese di luglio 2025;
- 3° tranche a partire dal mese di marzo 2026;
- 4° tranche a partire dal mese di novembre 2026.
4. Acconto su futuri aumenti contrattuali – AFAC
Gli importi riconosciuti a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) dall’Accordo 21 dicembre 2023 verranno erogati fino al 30 novembre 2024 e diventeranno a tutti gli effetti parte della retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2024.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale operano i nuovi minimi previsti dall’accordo di rinnovo.
5. Vacanza contrattuale
L’incidenza economica del periodo di vacanza contrattuale è stata quantificata nella determinazione dei nuovi minimi retributivi.
L’accordo non prevede, infatti, l’erogazione di Una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale complessivo che va dal 1/1/2023 – 30/11/2024, considerato che:
- il periodo 1/1/2023 – 31/8/2024 non dà luogo a Una tantum, come previsto dall’accordo del 21 novembre 2023;
- mentre per i tre mesi che vanno dal 1/9/2024 al 30/11/2024, con l’accordo del 19 novembre 2024 tra le parti è stato concordato “che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale operano i nuovi minimi previsti dal presente accordo”.
6. Orario di lavoro
Particolare attenzione meritano le modifiche relative all’articolo 18 del CCNL rubricato “Orario di Lavoro” che consentono, da ora in avanti, di stipulare accordi individuali tra azienda e lavoratore per la modifica della distribuzione giornaliera senza che questo comporti l’obbligo di retribuire come straordinario la nona ora.
A tal riguardo è stato previsto che, in deroga al comma 1 che prevede le 8 ore ordinarie fisse, è possibile prevedere una distribuzione non uniforme dell’orario che contempli le 9 ore giornaliere ordinarie fisse in alcune giornate, alternate da giornate in cui l’orario sarà inferiore alle 8, come nell’esempio che segue:
- Lunedì: 9 ore
- Martedì: 9 ore
- Mercoledì: 9 ore
- Giovedì: 9 ore
- Venerdì: 4 ore
È stato quindi espressamente previsto che sarà considerato lavoro straordinario solamente il superamento dell’orario di lavoro ordinario pattuito tra le parti, restando fermi i limiti di cui all’art. 22 comma terzo che prevedono: massimo 2 ore giornaliere di lavoro straordinario e 10 ore settimanali.
Tale nuova soluzione organizzativa può essere attivata a condizione che si tratti di una modifica strutturale e “non meramente transitoria”.
7. Parte normativa
Per quanto riguarda le novità della parte normativa del CCNL si segnalano:
- l’introduzione di alcune figure professionali che operano nella subacquea e nelle attività marittime connesse, con riferimento alla classificazione del personale del settore metalmeccanica e installazione d’impianti (art. 17 CCNL);
- il riconoscimento a favore di ciascun lavoratore di 16 ore (prima 8 ore) di formazione da esercitare ogni triennio per percorsi di formazione attinenti all’attività aziendale di riferimento, da effettuare durante l’orario di lavoro in modo concordato con l’azienda;
- la ridefinizione dei termini di preavviso (espressi in giorni di calendario) relativamente agli operai del settore metalmeccanica e installazione di impianti ed agli operai del settore orafi, argentieri ed affini;
- l’introduzione ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 81/2015 (come novellati dall’art. 24 del DL n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023) di ulteriori causali per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a termine per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi di legge;
- la maturazione degli scatti di anzianità anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, a partire dal 1° gennaio 2025.
8. Quota di rinnovo contrattuale
Le parti sociali hanno disposto che le aziende effettueranno una ritenuta di 30,00 euro sulla retribuzione del mese di aprile 2025 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
La ritenuta non va applicata ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIM – CISL, FIOM – CGIL, UILM – UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, in quanto già compresa in tale quota, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
I datori di lavoro, entro il 31 gennaio 2025, dovranno portare a conoscenza dei lavoratori la suddetta previsione, e questi ultimi avranno 10 giorni di tempo (termine perentorio) a partire da tale scadenza per fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all’azienda.
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